Prova contraria all’accertamento sintetico e somma ereditata (Cass. civ. Sez. V n. 16098 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria ammessa dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973 non richiede la dimostrazione dell’effettivo utilizzo dei redditi ulteriori per le spese contestate. È sufficiente la prova documentale di circostanze sintomatiche dell’entità e della durata del possesso di tali redditi, ancorando a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata. Ne consegue che il giudice di merito non può esigere la dimostrazione che la somma ereditata sia stata precipuamente impiegata per il sostentamento delle spese dell’anno accertato. L’onere probatorio resta comunque a carico del contribuente, che deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i documenti su cui fonda la doglianza.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2006. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo in applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, accertando un maggior reddito. La rettifica si fondava sulla disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: abitazione principale, abitazione secondaria, acquisto di autovettura di grossa cilindrata e possesso di altra autovettura.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Frosinone, che accoglieva il ricorso e annullava l’avviso. La C.t.r. del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando l’accertamento e condannando il contribuente alle spese. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 32 e dell’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la C.t.r. aveva ritenuto inammissibile la prova contraria sulla provenienza del denaro impiegato. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura non si confronta con entrambe le ratio decidendi concorrenti. La prima attiene all’inammissibilità della produzione documentale in sede contenziosa ex art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, motivazione non specificamente impugnata.
La seconda riguarda la considerazione dell’autovettura, per l’anno 2006, quale indice di capacità contributiva per le spese di mantenimento e non per l’incremento patrimoniale. Su questo punto i giudici di appello hanno fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali: la prova dell’assegno circolare era inconferente rispetto all’accertamento in oggetto. La Corte richiama il principio per cui, in tema di accertamento sintetico, il mutuo ultrannuale non esclude ma diluisce la capacità contributiva, dovendosi detrarre il capitale mutuato e aggiungere i ratei maturati e versati (Cass. n. 4797 del 2017).
Il secondo motivo è parzialmente fondato. È inammissibile per genericità, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nella parte in cui non indica specificamente gli atti processuali posti a fondamento della doglianza. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, compatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU purché non trasmodi in eccessivo formalismo (Cass. n. 12481 del 2022). Il motivo è inammissibile anche dove assume caratteristiche meritali, introducendo la richiesta di rivalutare l’accertamento in fatto sulla contribuzione dei familiari (Cass. n. 30355 del 2019; Cass. n. 1510 del 2017; Cass. n. 21143 del 2016).
Il motivo è invece fondato nella parte in cui censura la decisione là dove afferma che non era stato dimostrato che la somma lasciata in eredità fosse stata utilizzata per il sostentamento delle spese dell’anno 2006. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, ma non pretende la dimostrazione dell’effettivo impiego: richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Il riferimento all’entità e alla durata del possesso ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva (Cass. n. 8995 del 2014; Cass. n. 7389 del 2018; Cass. n. 16637 del 2020). La C.t.r. ha quindi errato aderendo alla tesi più restrittiva e superata.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, proceda a nuovo esame e provveda sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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