Fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale nulla solo parzialmente (Cass. civ. Sez. I n. 16119 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I contratti di fideiussione a valle di un’intesa anticoncorrenziale dichiarata parzialmente nulla dall’Autorità garante sono essi stessi nulli, ma la nullità non è totale: è nullità parziale, limitata alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge n. 287 del 1990 e dell’art. 1419 cod. civ. L’estensione della nullità all’intero contratto presuppone l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, il cui accertamento non è rilevabile d’ufficio dal giudice, essendo onere della parte che vi ha interesse allegarla e provarla. L’inserimento di clausole anticoncorrenziali in una fideiussione a valle non comporta l’invalidità dell’intero contratto, ma al più delle singole clausole, salvo il risarcimento del danno se domandato e provato. La decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore ex art. 1957 cod. civ. è istituto diverso dalla nullità della clausola, non è rilevabile d’ufficio e la relativa domanda o eccezione non può essere proposta per la prima volta in appello.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale liquidatore di una società, ha impugnato la sentenza della corte d’appello che, respinta l’impugnazione principale proposta anche in qualità di fideiussore, aveva accolto l’appello incidentale della banca. La decisione di secondo grado condannava la società e il fideiussore, quest’ultimo nei limiti dell’importo garantito, al pagamento del saldo passivo di un conto corrente, oltre interessi moratori contrattuali.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha articolato dieci motivi, deducendo la violazione delle regole sulla prova, la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta e la nullità della fideiussione, perché conforme allo schema A.b.i. censurato dalla Banca d’Italia con la delibera n. 55 del 2005. La banca ha replicato con controricorso. La questione centrale diventa così la portata della nullità della fideiussione a valle di un’intesa anticoncorrenziale e l’ammissibilità della decadenza ex art. 1957 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che censurano la mancata considerazione di un affidamento nella forma dell’apertura di credito. I motivi sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi: la corte d’appello aveva disatteso la doglianza sull’usurarietà del tasso perché generica, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., e i ricorrenti non attaccano quella statuizione di genericità.
I motivi dal terzo al settimo, relativi alla nullità del contratto di apertura di credito e ai parametri di usurarietà, sono inammissibili per difetto di autosufficienza: le questioni non risultano affrontate dalla sentenza impugnata, essendo rimaste assorbite dalla valutazione preliminare sull’ambito della devoluzione, né emerge dal ricorso come e quando fossero state proposte a confutazione della decisione di primo grado.
Il nucleo del provvedimento riguarda i motivi dall’ottavo al decimo, incentrati sulla nullità della fideiussione. La risposta della corte territoriale è giudicata deficitaria. La Corte afferma che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante sono essi stessi nulli, ma la nullità non è totale: è nullità parziale, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti.
Tuttavia la pretesa della banca non poteva essere paralizzata dalla sola eccezione di nullità della fideiussione. L’inserimento di clausole anticoncorrenziali comporta al più l’invalidità delle singole clausole, salvo risarcimento del danno se domandato e provato. La nullità si estende all’intero contratto solo in caso di interdipendenza del resto dalla clausola nulla, e l’effetto estensivo non è rilevabile d’ufficio: è onere della parte provare tale interdipendenza. Di questa prova il ricorso non reca traccia.
Infine, la Corte giudica infondato il profilo della decadenza ex art. 1957 cod. civ. La domanda di integrazione del contratto mediante la regola generale non può essere proposta per la prima volta in appello, perché coinvolge una domanda nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. In appello è possibile dedurre la nullità parziale del contratto di cui la controparte chieda l’adempimento, ma non la declaratoria di decadenza, istituto diverso dalla nullità e non rilevabile d’ufficio. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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