Finanziamento del socio: prescrizione ordinaria, non quella dei rapporti sociali (Cass. civ. Sez. I n. 16122 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione abbreviata ex art. 2949, primo comma, cod. civ. non si applica all’azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto un debito per finanziare la società, si rivolga a un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico. Il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, ma da un rapporto riguardante il solo finanziamento: la relazione con l’organismo sociale è occasionale e priva di vincolo di consequenzialità genetica. Il finanziamento del socio a favore della società può dirsi derivare dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri che la fonte dell’obbligazione discenda da una deliberazione riferibile alla società, assunta nelle forme proprie del tipo societario. In difetto di autorizzazione o successiva ratifica, il rapporto si individua solo in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società. La prescrizione breve ha carattere eccezionale e va interpretata in senso stretto.

Il Fatto

Un socio ha convenuto in giudizio gli altri soci di due s.n.c., chiedendo la restituzione pro quota delle somme versate per estinguere debiti sociali. L’attore agiva anche quale socio accomandatario della s.a.s. che amministrava.

Il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della s.a.s. e ha condannato i convenuti a restituire gli importi dei prestiti, in proporzione alle quote, al netto di quanto prescritto. La Corte di appello di Firenze ha confermato, qualificando l’operazione come finanziamento soci e applicando la prescrizione quinquennale dell’art. 2949 cod. civ. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva ritenuto che la qualificazione dell’operazione come finanziamento soci rendesse applicabile la prescrizione breve dell’art. 2949 cod. civ., distinguendo il proprio caso dalla pronuncia di questa Corte n. 6561 del 2017, che avrebbe riguardato un’ipotesi di regresso diversa, relativa al pagamento di debiti sociali e non al rimborso di un finanziamento estraneo al contratto sociale.

La Suprema Corte ritiene erronea tale affermazione, che costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il principio di diritto va ribadito: la prescrizione abbreviata non si applica all’azione di regresso del socio che, avendo assunto un debito per finanziare la società, si rivolga al consocio per il recupero della quota a lui facente carico, perché il rapporto non nasce da un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione societaria, ma dal solo finanziamento, onde il legame con l’organismo sociale è del tutto occasionale.

Il Collegio muove dalla nozione di rapporti sociali di cui al primo comma dell’art. 2949 cod. civ., intesa come relazioni tra la società e i suoi organi che si esplicano attraverso i meccanismi con cui la società forma la propria volontà e la rende opponibile a chi assume una carica sociale. Ne consegue che il finanziamento può ritenersi derivante dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri una deliberazione riferibile alla società, espressa nelle forme proprie del tipo. In difetto di autorizzazione o successiva ratifica, il rapporto con la società è individuabile solo in via di fatto e nessun rapporto sociale è invocabile: al credito di regresso non si applica la prescrizione breve, che ha carattere eccezionale e va interpretata in senso stretto.

La Corte rileva anche l’erronea lettura del precedente: la sentenza n. 6561 del 2017 afferma espressamente di ritenere lo stesso principio per il caso del regresso verso i consoci che trovi titolo nel pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società, escludendo per tabulas che si trattasse di un finanziamento estraneo al contratto sociale. Poiché il ricorrente non ha mai dedotto l’esistenza di decisioni societarie o di accordi preventivi finalizzati al finanziamento, la prescrizione breve non poteva trovare applicazione, come conferma la giurisprudenza di legittimità richiamata.

I primi cinque motivi sono rigettati, con correzione motivazionale sul primo; l’accoglimento del sesto assorbe il settimo e l’ottavo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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