Cartella ex art 68 d lgs 546/1992 e obbligo di atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 25255 del 12.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle somme dovute a seguito di sentenza che ha parzialmente accolto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 non deve essere preceduta da un ulteriore atto impositivo di rideterminazione del dovuto. È sufficiente che la cartella richiami l’avviso di accertamento originario e la sentenza che ha rideterminato la pretesa, ponendo il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum e di contestare specificamente i calcoli. La funzione di pubblicità dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale è assolta dall’accertamento giudiziale richiamato, con conseguente legittimità dell’iscrizione diretta a ruolo.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione provinciale di Taranto una cartella di pagamento, con la quale l’Ufficio aveva iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, le imposte dovute a seguito di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto solo in parte il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo a un precedente anno d’imposta.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia di secondo grado della Puglia respingeva l’appello dell’Ufficio, compensando le spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sul contenuto dell’atto impositivo.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda la necessità o meno di un atto impositivo prodromico alla cartella di pagamento emessa per dare esecuzione a una sentenza che ha rideterminato la pretesa tributaria in esito all’accoglimento parziale dell’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Secondo la Corte di giustizia di secondo grado, l’iscrizione diretta a ruolo era illegittima perché non preceduta da un atto contenente il ricalcolo analitico di imposte, sanzioni e interessi, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio del contribuente.

La Cassazione ribalta questa impostazione. Osserva il Collegio che il titolo della pretesa impositiva va rinvenuto nella sentenza della Commissione tributaria regionale, espressamente richiamata nella cartella, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento a sua volta indicato. Correttamente, dunque, l’Ufficio ha rideterminato le imposte in ragione di quanto statuito dal giudice di secondo grado, iscrivendo direttamente a ruolo le somme dovute.

Per la validità della motivazione della cartella è sufficiente che il contribuente, attraverso il richiamo all’avviso di accertamento originario e alla sentenza costituente il titolo della pretesa, sia messo in grado di conoscere quest’ultima nell’an e nel quantum, con possibilità di contestare specificamente i calcoli del dovuto sulla base di quanto statuito nella sentenza. L’accertamento giudiziale svolge così la funzione di pubblicità dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche ai fini del controllo meramente aritmetico sull’esattezza delle somme richieste.

La Corte richiama sul punto il proprio orientamento in tema di intimazione di pagamento (Cass. n. 2519 del 2024) e conclude che la Commissione tributaria regionale ha errato nel pretendere un ulteriore atto impositivo di rideterminazione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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