Decorrenza retroattiva delle rendite catastali e limite della decadenza accertativa ICI (Cass. civ. Sez. V n. 16212 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deroga introdotta dall’art. 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 riguarda esclusivamente l’effetto fiscale delle nuove rendite catastali, cioè la decorrenza dell’obbligazione tributaria, e non la retroattività del potere di accertamento dell’ente impositore. La disposizione non incide dunque sulla disciplina del termine decadenziale della potestà accertativa, che resta regolato dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La data di aggiornamento del classamento catastale, coincidente con l’inserimento in catasto della nuova identificazione dell’immobile, va tenuta distinta dalla data di rilevazione della discrasia tra classamento e situazione di fatto, che costituisce il dies a quo della risalenza ex tunc degli effetti fiscali.

Il Fatto

Un Comune ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, il 13 dicembre 2022, n. 1341/01/2022, ha rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso originario di una società. La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2006 e 2007, in relazione ad una centrale idroelettrica.

Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto che l’ente impositore fosse decaduto dall’esercizio del potere di accertamento al momento della notifica dell’atto impositivo, essendo ormai decorso il termine quinquennale dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Comune ha dedotto la violazione dei commi 336 e 337 della legge n. 311/2004, sostenendo che la deroga avrebbe inciso anche sulla retroattività del potere accertativo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della base imponibile ICI, che per i fabbricati iscritti in catasto è determinata applicando all’ammontare delle rendite catastali in vigore all’1 gennaio dell’anno in corso i moltiplicatori dell’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ricorda poi il testo dei commi 336 e 337 della legge n. 311/2004, che prevedono due alternative decorrenze degli effetti fiscali: dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui il Comune riferisce la mancata denuncia catastale, ovvero dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta priva di tale indicazione.

Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento consolidato della stessa Corte — richiamato con numerosi precedenti, tra cui Sez. 5^ n. 27807 del 2020, Sez. 6^-5 n. 13496 del 2021, Sez. 5^ n. 21811 del 2022 e Sez. 5^ n. 34705 del 2022 — la norma è chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite attribuite ai sensi del comma 336, ma non nel differire sine die il termine di decadenza per l’accertamento.

La Corte distingue la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell’immobile, dalla data di rilevazione della discrasia tra classamento e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione e costituisce il dies a quo della risalenza ex tunc.

Né è pertinente l’indirizzo sull’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, invocato dall’ente impositore. Quel principio attiene alla diversa ipotesi della variazione catastale ascrivibile ad iniziativa spontanea del contribuente, non riconducibile alla previsione dei commi 336 e 337, dove la variazione è indotta dalla sollecitazione dell’ente impositore. In assenza di espresse indicazioni normative, la decorrenza retroattiva incontra comunque il limite della decadenza quinquennale.

Nel caso concreto, l’ente aveva invitato la contribuente nel 2011 a regolarizzare la posizione catastale e la variazione era intervenuta solo nel 2014; l’avviso era stato emanato il 30 dicembre 2014 per le annualità dal 2006 al 2013, quando ormai il potere accertativo relativo agli anni 2006 e 2007 era decaduto. La sentenza impugnata si è quindi uniformata ai principi enunciati. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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