Detrazione risparmio energetico spetta anche alla società locatrice (Cass. civ. Sez. V n. 16210 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le società esercenti la locazione di immobili. La detrazione compete per le spese sostenute su edifici concessi in locazione a terzi, non essendo richiesto il possesso o la detenzione diretta dell’immobile, né rilevando la qualificazione del bene come strumentale o come merce. La norma, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, è volta a incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.

Il Fatto

Una contribuente, per il periodo d’imposta 2009, aveva indicato in dichiarazione, in proporzione alla propria quota di partecipazione in una società in accomandita semplice, le spese per interventi di risparmio energetico eseguiti su un immobile di proprietà della società.

L’Ufficio, con cartella ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, aveva recuperato a tassazione la somma portata in detrazione, ritenendo insussistenti la natura strumentale dell’immobile — qualificato come bene merce, poiché la società svolgeva attività di locazione di immobili — e il requisito del possesso, essendo l’immobile concesso in locazione a terzi. La Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione tributaria regionale avevano accolto le ragioni della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione; la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso erariale si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, dell’art. 2 d.m. 19/02/2007 e dell’art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986. L’Agenzia sostiene che il beneficio non spetti alla società esercente la locazione di immobili, poiché il bene sarebbe merce e non strumentale, e mancherebbe il requisito del possesso, elemento costitutivo del diritto all’agevolazione.

La Corte dichiara il ricorso infondato e richiama il fermo orientamento della sezione tributaria. Il beneficio di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società che esercitano la locazione di immobili, per le spese sostenute su edifici concessi in locazione a terzi.

La ratio dell’agevolazione risiede nell’incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico. La formulazione letterale della disposizione, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

Il Collegio richiama i precedenti delle Sezioni tributarie n. 19815 e 19816 del 2019, seguiti da numerosi altri arresti tra cui Cass. n. 29163 del 2019, n. 20315 del 2020, n. 582 del 2021, n. 35454 del 2021 e n. 15672 del 2022. In tal senso la Corte si era già pronunciata, ai soli fini della soccombenza virtuale, negli analoghi contenziosi intrapresi per gli altri soci della medesima società.

A tale principio la Commissione tributaria regionale si è correttamente attenuta. Il ricorso principale è quindi rigettato. Il ricorso incidentale, proposto espressamente come condizionato all’accoglimento del ricorso principale, è dichiarato assorbito. Alla soccombenza segue la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite; non si applica il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo l’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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