Inammissibile il ricorso per cassazione contro il rigetto dell’istanza di accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 13914 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta l’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., anche quando finalizzata alla composizione della lite, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Esso non contiene alcun giudizio sui fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova né la possibilità della conciliazione, ed è sempre riesaminabile nel giudizio di merito. Tali provvedimenti conservano i caratteri della provvisorietà e non decisorietà, essendo inidonei a divenire cosa giudicata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare, anche limitatamente alla statuizione sulle spese.
Il Fatto
Una società di capitali proponeva ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al Tribunale di Taranto, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per la determinazione dell’esatta metratura gestita al fine di tentare la conciliazione con il Comune. Il tribunale, con provvedimento del 29.08.2024, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione tributaria. Il reclamo avverso tale ordinanza veniva rigettato con condanna alle spese. La società proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la loro presenza quali componenti del collegio, in conformità alle Sezioni Unite n. 9611/2024.
Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 696-bis, 669-septies e 669-quaterdecies c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo l’errore del tribunale nell’aver ritenuto il provvedimento di nomina del CTU di natura interlocutoria e non decisoria. Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, mentre il terzo motivo riguardava la violazione degli artt. 37 c.p.c. e 2 del d.lgs. n. 546/1992 in ordine alla declinata giurisdizione in favore del giudice tributario.
La Corte accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, richiamando il consolidato orientamento di legittimità. Il provvedimento che rigetta l’istanza di consulenza tecnica preventiva non costituisce “sentenza” ai fini dell’art. 111, settimo comma, Cost., in quanto non contiene un giudizio sui fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova e non preclude la possibilità di conciliazione. L’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare, inoltre, è inidonea a divenire cosa giudicata e non è impugnabile per cassazione neppure in ordine alle sole spese.
Tale principio è confermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite n. 28587 del 28.10.2025, secondo cui la natura provvisoria e strumentale dei provvedimenti di istruzione preventiva, sempre riesaminabili nel giudizio di merito, esclude l’esperibilità del ricorso straordinario per cassazione. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile.
In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, oltre alle somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo nel caso di specie alcuna peculiarità tale da escludere l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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