Variazione in peius dei buoni fruttiferi opponibile con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. Sez. I n. 16213 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La variazione in peius del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, disposta con decreto ministeriale in forza dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, è opponibile al risparmiatore con la sola pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La norma primaria attribuisce al decreto la natura di fonte integrativa del precetto primario, con efficacia cogente e capacità di sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa presso gli uffici postali persegue una finalità diversa, consentendo al risparmiatore di verificare l’ammontare del proprio credito, e non condiziona la vincolatività della variazione. L’eventuale omissione rileva, semmai, sul piano risarcitorio, ove il risparmiatore provi il nesso causale con un danno.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto due buoni postali fruttiferi nel 1982. Alla scadenza aveva ottenuto il pagamento secondo il tasso risultante dalla tabella apposta a tergo dei titoli. L’emittente, invece, aveva liquidato gli interessi applicando le variazioni introdotte dal d.m. 13 giugno 1986, con un rendimento inferiore.
Il ricorrente aveva quindi ottenuto un decreto ingiuntivo per la differenza di € 726,26 per capitale, oltre interessi. L’emittente e il soggetto emittente hanno proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Novara, che l’ha accolta revocando il decreto. L’appello del risparmiatore è stato rigettato dal Tribunale di Novara. Il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, è stato rigettato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava l’esercizio abusivo del diritto di variazione, per essere stato esercitato in assenza delle tabelle integrative. La censura è inammissibile, perché non incide sulla ratio decidendi: la variazione in peius era opponibile mediante la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché non si configura alcuna illiceità o abusività.
Il secondo motivo assumeva che il silenzio serbato dal risparmiatore equivalesse ad accettazione delle nuove condizioni. La Corte rileva che la questione non coglie la ratio: la pubblicazione legale è sufficiente, mentre l’effetto modificativo poteva essere impedito solo dall’espresso ed inequivoco esercizio del diritto di recesso, mai ‘silenziosamente’. La mancata messa a disposizione della tabella integrativa può assumere rilievo solo sul piano risarcitorio, previa prova del nesso causale con un danno, nella specie mai allegato.
Il terzo motivo sollecitava un mutamento dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019. La Corte ribadisce che la disciplina dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, dettata da fonte di rango legislativo, ha natura cogente, contemperando l’interesse generale di programmazione economica e la tutela del risparmio, ed è idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le pattuizioni negoziali (Cass. n. 567/2023). La prescrizione della tabella integrativa non costituisce obbligo informativo da cui dipenda la vincolatività della variazione.
Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, la Corte richiama Corte cost. n. 26 del 2020, che ha ritenuto non irragionevole la variazione sfavorevole del tasso, operante solo per il futuro e non al momento della sottoscrizione, bilanciando la tutela del risparmio con il contenimento della spesa pubblica (Cass. n. 22619/2023, Cass. n. 25614/2023). Non è configurabile alcuna equiparazione tra risparmio postale e risparmio bancario.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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