Notifica al portiere senza avviso al destinatario: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 16300 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008, la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. La nullità è rilevabile e non sanata d’ufficio se la parte che ha richiesto la notifica non si attiva per la sua rinnovazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Amministrazione che non abbia chiesto di sanare la nullità maturata né si sia attivata per la ripresa del procedimento notificatorio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività di gestione e acquisizione di alberghi un avviso di accertamento, con cui rettificava il reddito d’impresa per l’anno di imposta 2006, portandolo da una perdita a un reddito positivo, dopo aver disatteso l’istanza di interpello proposta per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.

La società impugnava l’atto; la CTP respingeva il ricorso, ma la CTR accoglieva l’appello annullando l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione articolato su tre motivi, mentre la società non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene di non dover esaminare specificamente il contenuto delle singole censure, perché la decisione si fonda su una questione preliminare attinente alla ritualità della notificazione del ricorso. L’Avvocatura dello Stato si era avvalsa del servizio postale ai sensi della legge n. 53 del 1994.

La notifica tentata presso la sede della società non era andata a buon fine, risultando la società irreperibile. Il plico era stato poi inviato al domicilio eletto nel procedimento di appello, presso lo studio del difensore, individuato in due diversi indirizzi. Per entrambe le raccomandate le cartoline di ritorno risultavano sottoscritte dal portiere dello stabile.

Non risultava però che al difensore fosse stato inviato il rituale avviso dell’avvenuta consegna del plico al portiere, come previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 890 del 20/11/1982. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato proprio, secondo cui, in caso di consegna al portiere in assenza del destinatario, la notificazione è nulla se l’agente postale non dia notizia al destinatario mediante lettera raccomandata.

La difesa erariale non aveva chiesto di sanare la nullità maturata e non risultava essersi attivata per la ripresa del procedimento notificatorio dopo aver constatato la non ritualità della notifica. In adesione ai richiamati precedenti, la Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché l’obbligo di versare l’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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