Cartella di pagamento, firma del funzionario e onere di autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 16428 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non ne determina l’invalidità, poiché l’esistenza dell’atto non dipende dall’apposizione di un sigillo, di un timbro o di una firma leggibile, ma dalla circostanza che l’elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. L’art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009, che sostituisce la firma autografa con l’indicazione a stampa del responsabile per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, non rileva quando le norme che disciplinano la cartella non prevedono alcuna firma autografa. Nel processo tributario, chi censuri sotto il profilo motivazionale la sentenza della Commissione tributaria relativa a una cartella di pagamento, atto amministrativo e non processuale, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato a pena di inammissibilità, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

Una società ha ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. La società ha impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che ha respinto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l’appello, osservando che l’atto non richiedeva alcuna sottoscrizione e che la motivazione era sufficiente.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato l’inesistenza o nullità della cartella per difetto di sottoscrizione e di indicazione a stampa del responsabile; dall’altro il difetto di motivazione, per non essere state annotate le variazioni alla dichiarazione, né riportato il prospetto dei versamenti mancanti, né prodotta la comunicazione di irregolarità. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta inesistenza o nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione. Il motivo è dichiarato infondato. La Sezione richiama il principio secondo cui l’omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto: ciò che conta è che l’elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere di emissione, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo l’intestazione e l’indicazione della causale tramite apposito numero di codice.

Il Collegio si confronta con il precedente orientamento richiamato, rappresentato da Cass. n. 31605 del 2019 e Cass. n. 25773 del 2014, e ne conferma la tenuta. L’art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009 non costituisce ostacolo: la norma prevede la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ma solo in tutti i casi in cui gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e le norme che li disciplinano prevedano la firma autografa. Poiché le norme sulla cartella di pagamento, comprese quelle di fonte secondaria, non prevedono la firma autografa, la disposizione invocata non rileva.

Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione della cartella, è invece dichiarato inammissibile. La Corte afferma che, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento, il ricorrente deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito. Solo così la Corte di cassazione può verificare la doglianza mediante il solo esame del ricorso, come già stabilito da Cass. n. 28570 del 2019.

La Sezione collega tale regola al principio di autosufficienza del ricorso, desumibile dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: indicare specificamente un atto o documento significa anzitutto dirne il contenuto. Il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere ad altre fonti o atti del processo, compresa la sentenza impugnata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *