Ricorso inammissibile se non confuta la ratio decidendi della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 16430 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si pongano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. Il controllo affidato alla Corte di cassazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito, altrimenti traducendosi in una nuova formulazione del giudizio di fatto. È pertanto inammissibile il ricorso che non confuti in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
L’utilizzatrice di un’automobile concessa in leasing finanziario, nonché assicurata contro il furto presso una compagnia, conveniva in giudizio davanti al Tribunale la compagnia assicurativa e la società concedente, chiedendo la condanna al pagamento dell’indennizzo per il furto del veicolo. L’auto era stata successivamente ritrovata e sottoposta a sequestro senza che l’utilizzatrice ne rientrasse in possesso.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, riconoscendo che il finanziatore, proprietario del bene, aveva legittimamente preteso di soddisfarsi sull’indennizzo in forza della c.d. “appendice di vincolo” contenuta in polizza. La Corte d’appello confermava la decisione, respingendo l’appello. L’utilizzatrice proponeva allora ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio generale in tema di ricorso per cassazione. Il motivo che denuncia violazione o falsa applicazione di norma di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può limitarsi alla sola indicazione delle norme che si assumono violate. Esso richiede una circostanziata critica delle soluzioni giuridiche adottate dal giudice del merito.
Il Collegio chiarisce il perimetro del proprio sindacato. Il controllo di legittimità non si estende alla revisione del ragionamento decisorio, ossia all’opinione che ha condotto il giudice di merito a una determinata soluzione della questione. Ammettere un simile esame significherebbe introdurre una nuova valutazione del fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, come affermato da Cass. n. 25332/2014 e Cass. n. 20012/2014.
Su questa base la Corte rileva che tutti i motivi del ricorso si esauriscono nella preliminare indicazione delle norme asseritamente violate, senza la necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso è dunque inammissibile sotto un profilo comune a tutte le censure.
Il Collegio aggiunge poi profili specifici per ciascun motivo. Il primo non contiene una confutazione della ratio decidendi e non considera la clausola dell’appendice di vincolo. Il secondo, pur formalmente deducendo un vizio processuale, si duole in realtà della valutazione delle prove documentali operata dalla corte territoriale. Il terzo contesta genericamente l’applicazione dei criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza precisare in quali termini la questione fosse stata sottoposta al giudice del merito. Il quarto, articolato in via subordinata, omette di indicare come l’interesse ad agire ex art. 2900 cod. civ. fosse stato prospettato alla corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della società resistente, con liquidazione in dispositivo, mentre nulla è dovuto alla compagnia intimata, la cui costituzione è dichiarata inammissibile per mancata notifica del controricorso. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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