Il giudice di rinvio non può motivare l’avviso con elementi esterni non menzionati (Cass. civ. Sez. 5 n. 10644 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere di valutare liberamente i fatti già acquisiti e di indagare su altri fatti, nei limiti delle preclusioni e decadenze verificatesi. In materia di accertamento catastale, la motivazione dell’avviso non può essere desunta da elementi esterni all’atto, quali il verbale di sopralluogo o la nota tecnica, ove questi non siano in esso menzionati. La mancata indicazione di tali elementi comporta il difetto di motivazione dell’avviso, rilevabile d’ufficio dal giudice tributario, con conseguente annullamento dell’atto.
Il Fatto
A seguito di un accertamento catastale, il contribuente impugnava l’avviso dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. Sul successivo appello, la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato sulla base delle risultanze di un sopralluogo. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12425 del 2018, annullava la sentenza con rinvio, rilevando un vizio di motivazione nella decisione del giudice d’appello, che aveva fatto riferimento a elementi non menzionati nell’avviso. In sede di rinvio, la CTR rigettava nuovamente l’appello del contribuente, reiterando il medesimo vizio logico. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per mancata uniformazione al principio di diritto espresso dalla Corte, e la violazione degli artt. 3, legge n. 241/1990 e 7, legge n. 212/2000, in ordine alla motivazione dell’avviso. L’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto validamente notificato il ricorso, effettuato a mezzo posta presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate, richiamando il principio per cui la notifica può avvenire tanto presso la sede centrale quanto presso gli uffici periferici, in considerazione del carattere unitario dell’Ufficio e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’ordinanza di annullamento del 2018 aveva cassato la sentenza per vizio di motivazione e non per violazione di legge, il che avrebbe imposto al giudice di rinvio il solo onere di uniformarsi al principio di diritto enunciato. La Corte ha quindi delimitato i poteri del giudice di rinvio a seconda della ragione dell’annullamento: nel caso di annullamento per vizi di motivazione, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, con i limiti delle preclusioni e decadenze già verificatesi.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la decisione di annullamento aveva specificamente accertato che sia l’esito del sopralluogo sia la nota tecnica trasmessa alle parti non erano menzionati nell’avviso di accertamento. La sentenza impugnata in sede di rinvio ha invece reiterato il medesimo vizio, attribuendo valenza di adeguata motivazione agli avvisi sulla base di elementi a questi esterni, perché non menzionati. Inoltre, è emerso che l’Agenzia delle Entrate aveva modificato alcuni dati di fatto della Docfa, in particolare relativi alla destinazione d’uso di alcuni locali; tali modifiche richiedevano una motivazione specifica dell’atto impositivo.
A causa di tale difetto motivazionale, la Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo concernente il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate, in considerazione delle difformità rispetto alla Docfa emerse nel corso del sopralluogo e della conoscenza che il contribuente ne aveva.
Nota della Redazione
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