Non contestazione e onere della prova nei regimi agevolativi (Cass. civ. Sez. 5 n. 16113 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione ha ad oggetto fatti storici specifici e non le valutazioni in ordine all’applicabilità di una disposizione normativa: la contestazione di un regime fiscale opera sul piano del fatto e non del diritto. Ne consegue che, attesa la natura derogatoria dei regimi agevolativi, grava sul contribuente che li invochi l’onere di provare il possesso dei requisiti per goderne. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria che difende l’atto impositivo avverso le critiche del contribuente deve ritenersi aver contestato le tesi difensive di quest’ultimo, senza oneri di allegazione ulteriori. Ai fini della detrazione dell’Iva, il costo deve essere inerente all’attività d’impresa: non è sufficiente l’effettività dell’operazione, occorrendo la prova della concreta destinazione del costo alla produzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di produzione di gas, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, contestando l’indebita deduzione di costi per distacco di personale proveniente da altre società del medesimo gruppo. L’Ufficio rilevava che i lavoratori distaccati erano stati dipendenti della società nel 2007, assunti da altre società nel 2008 e riassunti nel 2009, con un costo nel 2008 superiore a quello del 2007, ritenendo la condotta antieconomica e funzionale ad un arbitraggio fiscale volto all’azzeramento del carico Ires del gruppo.
La contribuente impugnava l’avviso e la C.t.p. rigettava il ricorso. La C.t.r. accoglieva invece l’appello, ritenendo che l’Ufficio non avesse tempestivamente contestato la sussistenza dei presupposti per il regime di esenzione di cui all’art. 7, primo comma, legge n. 240 del 1981, invocato dalla società in quanto costituita in forma di società consortile per azioni, dichiarando infondata la pretesa anche quanto all’Iva per l’effettività delle operazioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi del ricorso principale, afferma che l’onere di contestazione non può essere invocato con riferimento all’applicabilità di uno specifico regime fiscale: la non contestazione opera sul piano del fatto e non del diritto. La C.t.r. ha errato nel ritenere che l’Amministrazione avesse l’onere di contestare espressamente la spettanza del regime agevolativo invocato dal contribuente, dal momento che l’Ufficio, difendendo l’atto impositivo, aveva già contestato le tesi difensive della società e le argomentazioni spese in appello erano mera esplicitazione di quanto obiettato in primo grado.
La Corte ribadisce che, trattandosi di regime derogatorio, spetta al contribuente che lo invochi dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiarne. Il regime delle preclusioni non si estende alle eccezioni improprie o mere difese dell’Amministrazione. Il giudice del rinvio dovrà verificare, con onere a carico del contribuente, la sussistenza dei presupposti per il regime agevolato e il rilievo che la sua eventuale applicabilità assume rispetto alla contestazione di non inerenza dei costi e di arbitraggio fiscale.
Quanto all’Iva, la Corte chiarisce che la detrazione richiede l’inerenza del costo all’attività d’impresa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa: non è sufficiente l’effettività dell’operazione fatturata, ma occorre accertare l’esistenza e la natura del costo e la sua concreta destinazione alla produzione. La C.t.r., avendo ritenuto detraibile l’Iva per il solo fatto dell’esistenza dell’operazione, non si è attenuta a questo principio.
Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è rigettato perché le deduzioni dell’Ufficio sulla natura abusiva dell’operazione non comportavano alcun mutamento della contestazione originaria, mentre gli altri motivi sono inammissibili in quanto relativi a questioni assorbite, riproponibili in sede di rinvio.
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Nota della Redazione
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