Diffamazione a mezzo stampa: riferibilità inequivoca della critica generica (Cass. civ. Sez. III n. 16543 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La risarcibilità del danno per lesione dell’onore e della reputazione postula l’inequivoca individuazione dell’offeso dalla condotta diffamatoria, da compiersi ad opera del giudice del merito sulla base della valutazione complessiva degli elementi della fattispecie. Ne consegue che le critiche generiche, non rivolte alla persona dell’attore ma ad altri soggetti, non integrano il fatto illecito. Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione delle regole di inferenza della prova indiziaria, solleciti una rilettura delle risultanze istruttorie è inammissibile, essendo riservato al giudice del merito tanto l’accertamento dei fatti quanto la scelta delle prove ritenute più idonee.

Il Fatto

Nel corso di una riunione del Comitato di Sicurezza Operativa di un aeroporto, tenutasi il 14 luglio 2006, il convenuto aveva attribuito all’attore, non presente, di aver parcheggiato il proprio aeromobile nella zona destinata alla viabilità e aveva lamentato il reiterarsi di episodi analoghi. L’attore aveva agito per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della reputazione e dell’onore.

Dopo l’accoglimento in primo grado della domanda, con liquidazione di Euro 3.500,00, e la cassazione con rinvio di una prima pronuncia d’appello, la Corte d’appello di Venezia, in funzione di giudice del rinvio, ha rigettato la pretesa risarcitoria, condannando l’attore alla rifusione delle spese di tutti i gradi. Contro tale sentenza l’originario attore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la domanda risarcitoria avesse carattere “ancipite”: essa si fondava non solo sull’episodio specifico del parcheggio, ma anche su ulteriori frasi con cui il convenuto aveva stigmatizzato la condotta dell’attore, la “mancanza di cultura” e il “continuare di episodi”. La Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, avrebbe affrontato solo il primo capo della domanda.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha tenuto conto di tutti i fatti costitutivi della causa petendi, riportando tra virgolette le parole pronunciate nella riunione. La Corte territoriale, da un lato, ha escluso l’illiceità della critica relativa allo specifico episodio, configurabile solo ove fosse stata provata l’esistenza dell’ordine e la conoscenza di esso da parte del convenuto; dall’altro, ha osservato che con quella critica la condotta dell’attore era stata censurata insieme ad altre condotte di vari soggetti aeroportuali.

Ne consegue che le ulteriori critiche generiche non avevano carattere offensivo, in quanto non rivolte alla persona dell’attore ma dirette a censurare altre condotte. Su questo presupposto il giudice del merito ha coerentemente formulato il giudizio di assenza di animus iniuriandi e di carenza di qualsivoglia attacco alla persona. Il vizio di omessa pronuncia pertanto non sussiste, avendo la Corte pronunciato su tutta la domanda nei limiti della stessa.

La Corte ha ribadito che la risarcibilità del danno per lesione dell’onore e della reputazione postula l’inequivoca individuazione dell’offeso, da compiersi sulla base degli elementi della fattispecie, richiamando Cass. 06/08/2007, n. 17180 e Cass. 05/05/2020, n. 25420. La soggettiva convinzione del ricorrente di essere il destinatario delle offese non può inficiare l’apprezzamento di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., contestando l’esclusione della prova presuntiva della conoscenza dell’ordine da parte del convenuto, in ragione del ruolo direttivo dallo stesso ricoperto. Il motivo è inammissibile: al di là dell’intestazione, esso attiene a profili di fatto e tende a provocare un nuovo giudizio di merito. In difetto del rispetto dei criteri indicati da Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785, la Corte ha osservato che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice del merito, cui compete anche la scelta insindacabile delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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