Nullità dei contratti bancari su fogli sciolti non sanata dalle modifiche successive (Cass. civ. Sez. I n. 17528 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata composta da più fogli sciolti e sottoscritta soltanto nell’ultimo foglio non è idonea, in quanto nulla, a fondare la pretesa creditoria della banca nel giudizio di opposizione allo stato passivo. La nullità del contratto originario non viene sanata dalle successive modifiche delle condizioni contrattuali richieste per iscritto dal correntista e accettate dall’istituto, quando tali circostanze non siano state tempestivamente dedotte nel giudizio di opposizione, ma illustrate soltanto nelle note conclusive, quando il thema decidendum era ormai cristallizzato. L’accertamento della data certa della scrittura privata e della idoneità di fatti diversi da quelli indicati nell’art. 2704 c.c. a provarne l’anteriorità è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. È inammissibile per carenza di interesse il motivo che censuri un’affermazione svolta dal giudice di merito ad abundantiam, priva di effetti giuridici sulla decisione.

Il Fatto

Una banca proponeva istanza di insinuazione al passivo del credito di euro 239.160,01, oltre accessori, vantato a titolo di saldo debitore di un conto corrente acceso presso una propria filiale dalla società poi fallita. Il giudice delegato rigettava l’istanza e la banca proponeva opposizione ex art. 98 L.F..

Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’opposizione. Riteneva, per quanto ancora rileva, che i contratti prodotti fossero composti da più fogli sciolti, semplicemente spillati, e firmati dal correntista solo nell’ultimo foglio: da ciò la nullità, in applicazione di un principio generale desumibile dall’art. 72 L. 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato. Escludeva inoltre l’opponibilità della documentazione alla procedura per difetto di data certa anteriore al fallimento. Avverso il decreto la banca proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’intimata non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La ricorrente non contesta la ratio decidendi nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della maggior parte dei contratti bancari prodotti, perché sottoscritti soltanto nell’ultimo foglio. Sostiene invece che tale nullità sarebbe venuta meno per effetto di cinque successive modifiche delle condizioni contrattuali, richieste per iscritto dalla cliente e accettate dalla banca tra il 2003 e il 2009.

Di tali circostanze però non vi è traccia nel decreto impugnato. La stessa ricorrente non ha dedotto di averle sottoposte all’esame del giudice di merito nel ricorso in opposizione, ma ha ammesso di averle illustrate solo nelle note conclusive: si tratta dunque di allegazioni tardive, intervenute quando il thema decidendum era già cristallizzato. Inoltre, quanto ai documenti contenenti le asserite richieste di modifica, la ricorrente non ha dedotto che fossero stati depositati contestualmente al ricorso ex art. 98 L.F., sicché il ricorso pecca anche di autosufficienza.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2704 c.c., è parimenti inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui l’accertamento della data delle scritture private e, più in generale, della idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c. a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento è compito esclusivo del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. n. 4104/2017). Nel caso concreto la ricorrente non ha invocato il vizio di motivazione, deducibile ora nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, e ha svolto censure di merito facendo generico riferimento a documenti di cui non ha indicato il contenuto.

Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale affermato una situazione debitoria della banca verso il fallimento in assenza di domanda riconvenzionale, è inammissibile per carenza di interesse. L’affermazione sul saldo attivo risultante dalla consulenza tecnica deve considerarsi svolta ad abundantiam, priva di effetti giuridici e ininfluente ai fini della decisione: la parte soccombente non ha perciò onere né interesse a impugnarla. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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