Esproprio parziale: valore del fondo e deprezzamento della parte residua (Cass. civ. Sez. I n. 12155 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione parziale, la stima del valore venale del fondo ablato non può fondarsi sulle sole caratteristiche oggettive della porzione, dovendosi tener conto delle sue potenzialità, della posizione e della contiguità al fabbricato, secondo il principio di serio ristoro desumibile dall’art. 42, terzo comma, Cost. Il pregiudizio arrecato alla porzione di fondo rimasta in proprietà dall’opera pubblica è suscettibile di indennizzo ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001, poiché l’indennità di espropriazione comprende l’intera diminuzione patrimoniale subita dall’espropriato, non configurandosi due crediti distinti. Il giudice può disattendere le conclusioni del CTU, ma deve indicare gli elementi, i criteri e gli argomenti logico-giuridici posti a fondamento della decisione difforme, non potendo sostituire apoditticamente al valore accertato un diverso valore stimato equitativamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la società concessionaria autostradale davanti alla Corte d’Appello di Firenze, con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e art. 29 d.lgs. n. 150/2011, per opporsi alla quantificazione delle indennità di esproprio, di occupazione temporanea e d’urgenza e per manufatti, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione di terreni di sua proprietà destinati alla realizzazione di un tratto autostradale. Il terreno ablato, secondo la prospettazione, faceva parte di un parco-giardino pertinenziale alla sua abitazione.
Espletata CTU, la Corte territoriale se ne è discostata, rideterminando al ribasso le indennità e riconoscendo la diminuzione di valore ex art. 33 d.P.R. n. 327/2001 nella sola misura dello 0,5% del valore della casa, escludendo il terreno residuo e negando ristoro per l’abbattimento e la caduta degli alberi. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati fondati. La Corte rileva anzitutto la violazione dell’art. 40 d.P.R. n. 327/2001: la Corte d’Appello ha valutato il fondo ablato per le sue sole caratteristiche oggettive, come se la porzione fosse stata posta in vendita indipendentemente dalla contiguità al fabbricato, disattendendo la stima del CTU che aveva valorizzato le potenzialità sviluppabili proprio in ragione di tale legame.
Richiamando la Corte cost. n. 181/2011, e per suo tramite la Corte cost. n. 5 del 1980, il Collegio ribadisce che l’indennizzo, pur non dovendo costituire integrale riparazione, deve rappresentare un serio ristoro e commisurarsi al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali e alla potenziale utilizzazione economica. Restano altrimenti trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno e quanto altro incide sul valore venale. Nel prescindere da tali profili, la Corte territoriale è incorsa nella violazione dell’art. 40 citato.
È parimenti fondata la censura sull’art. 33 d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’Appello ha ritenuto che i danni alla parte non espropriata — incremento dell’inquinamento acustico e riduzione della visibilità paesaggistica per l’abbattimento delle piante, seguìto dalla caduta dell’alberatura per un evento meteorico — dovessero essere esaminati in un diverso giudizio. Il Collegio, sulla scorta di Cass. n. 4264/2021 e di Cass. n. 27555/2021, afferma che rispetto all’espropriato non sono concepibili due crediti distinti e che il pregiudizio alla porzione residua è ricompreso nell’indennità di espropriazione.
La Corte ravvisa infine la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., o comunque il vizio di omessa motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: le valutazioni del CTU non sono vincolanti, ma il giudice che le disattenda deve indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenerle erronee. Nel caso di specie la Corte territoriale ha stimato equitativamente sia il valore del fondo sia la riduzione di valore della parte residua, in contrasto con Cass. n. 333/1999 e Cass. n. 13468/2000. L’ordinanza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità; il terzo e il quarto motivo restano assorbiti.
Nota della Redazione
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