Responsabilità da cose in custodia: onere probatorio del nesso causale (Cass. civ. Sez. III n. 7863 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da cose in custodia, l’art. 2051 cod. civ. configura una fattispecie di responsabilità oggettiva, circoscritta esclusivamente dal caso fortuito e non dalla diligenza del custode. Ne consegue che il danneggiato, pur non dovendo provare la colpa del custode, è onerato di dimostrare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Il nesso eziologico non può ritenersi integrato quando il danneggiato alleghi la difettosità o l’assenza di presidi sulla cosa, ma non dimostri che la caduta sia stata cagionata proprio da quella condizione. L’incertezza in ordine a una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento impedisce di ritenere provato il nesso causale tra la cosa e il danno. Pertanto il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di essere caduto sulla cosa: deve provare di essere caduto a causa della cosa.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio l’azienda sanitaria locale per far accertare la sua esclusiva responsabilità, ex art. 2051 cod. civ., e ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali riportati in seguito a una caduta avvenuta presso un ospedale civile. Mentre ella saliva una scala di muratura grezza che dal parcheggio permette l’accesso al vialetto conducente all’ingresso principale, cadeva rovinosamente sugli ultimi scalini, in mancanza di un idoneo appoggio, a causa della totale assenza del corrimano.
La domanda risarcitoria era accolta dal primo giudice. La Corte d’appello, su gravame dell’azienda sanitaria, riformava la decisione e rigettava la domanda, escludendo che la scala priva di corrimano fosse di per sé idonea a cagionare la caduta. Propone ricorso per cassazione la danneggiata, sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso quanto a ciascuno dei motivi. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per avere il giudice d’appello fondato la valutazione sulla tempestività del deposito dell’appello su un documento mai allegato in giudizio, cioè la ricevuta della seconda “pec” di avvenuta consegna. La Corte rileva che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non ha deciso sull’eccezione basandosi su una prova non acquisita, ma ha dato rilievo alla terza “pec”, inoltrata il 12 febbraio 2018, per desumere l’invio della seconda quello stesso giorno e, da tanto, l’osservanza del termine di iscrizione a ruolo.
Su tale premessa la Corte richiama il principio secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda “pec”, cioè la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero. Il motivo avrebbe dovuto confrontarsi con la ratio decidendi così individuata, ciò che non è avvenuto.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, a norma dell’art. 360-bis cod. proc. civ. La Corte osserva che il giudice d’appello, nell’escludere che la scala priva di corrimano fosse di per sé idonea a cagionare la caduta, non ha posto a carico della danneggiata un onere probatorio estraneo all’art. 2051 cod. civ., ma si è conformato a consolidati principi della giurisprudenza di legittimità.
Il danneggiato, si legge, è onerato dal dimostrare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa; non sussiste responsabilità ex art. 2051 cod. civ. qualora egli si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa. Poiché la norma stabilisce una responsabilità oggettiva, circoscritta esclusivamente dal caso fortuito e non dall’ordinaria diligenza del custode, occorre che il preteso danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra “res” e danno: diversamente, quella prevista dall’art. 2051 cod. civ. sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico e non oggettivo di imputazione della responsabilità.
La Corte richiama infine il principio per cui l’incertezza in ordine a una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova, gravante sull’attore, del nesso causale tra la cosa e il danno. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente; sussiste inoltre l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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