Ripetizione dell’indebito previdenziale al netto delle ritenute fiscali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16626 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le somme che il percipiente è tenuto a restituire all’ente previdenziale, divenuta indebita la prestazione pensionistica, vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso. Il sostituto d’imposta può ripetere l’indebito, salvi i rapporti con il fisco, nei soli limiti di quanto il percipiente ha effettivamente conseguito, restando esclusa la ripetizione di importi al lordo di ritenute mai entrate nella sua sfera patrimoniale. Il principio, elaborato nel rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione ai rapporti tra lavoratore e ente previdenziale. Il diritto al rimborso fiscale spetta in via principale a chi ha eseguito il versamento anche nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo.

Il Fatto

La vicenda riguarda la riliquidazione della prestazione pensionistica di un assicurato, il cui giudicato sull’an ha reso indebite le somme percepite in eccesso. La sentenza di primo grado aveva condannato l’erede del pensionato a restituire all’ente previdenziale quanto ricevuto, calcolando il dovuto al netto delle ritenute fiscali e non al lordo.

La Corte d’appello di Bologna ha confermato quella decisione. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, sostenendo la tesi della restituzione al lordo. La parte intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio concerne l’inserimento, nell’importo complessivo da restituire all’ente previdenziale quale sostituto d’imposta, della somma o della maggior somma già versata all’Erario a titolo di acconto d’imposta sulle prestazioni pensionistiche. Si tratta, in sostanza, di stabilire se l’obbligo restitutorio si estenda alle ritenute fiscali operate per eccesso.

La Corte dichiara il ricorso infondato, richiamando l’orientamento già espresso in materia: le somme da ripetere dal lavoratore o dal pensionato si calcolano al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso, secondo Cass. n. 1464 del 2012, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020 e Cass. n. 22359 del 2021.

Il percorso argomentativo muove dal rapporto di lavoro subordinato. Il datore di lavoro corrisponde la retribuzione al netto delle ritenute fiscali; quando versa per errore una retribuzione superiore al dovuto, opera ritenute erronee per eccesso. Ne consegue che egli, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l’indebito nei limiti di quanto il lavoratore ha effettivamente percepito, restando esclusa la ripetizione di importi al lordo di ritenute mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Il medesimo principio vale in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro: viene meno, con effetto ex tunc, l’obbligo fiscale sorto dalla sentenza riformata. La fattispecie ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, che attribuisce il diritto al rimborso fiscale, in via principale, a chi ha eseguito il versamento, non solo per errore materiale o duplicazione, ma anche per inesistenza totale o parziale dell’obbligo.

La Corte estende tale principio ai rapporti tra lavoratore ed ente previdenziale, richiamando Cass. n. 1963 del 2023: la nuova disciplina dell’art. 150 d.l. n. 34 del 2020, con il comma 2-bis inserito nell’art. 10 del TUIR, ha sancito in via generale un principio già applicato dalla giurisprudenza costante, prevedendo che la restituzione delle somme indebitamente percepite avvenga al netto delle ritenute subite e non costituisca onere deducibile dal reddito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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