Borse specializzandi: giudicato non supplisce a decreti mai emanati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4093 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio dei medici specializzandi, previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, esiste per struttura normativa solo nei limiti in cui i decreti ministeriali ivi contemplati lo abbiano riconosciuto. Il giudicato di mero accertamento che ne abbia affermato l’an non consente al giudice di sostituirsi alla discrezionalità ministeriale mediante parametri estranei alla fattispecie, né di determinarne il quantum in via equitativa ex art. 432 c.p.c., poiché tale norma presuppone un diritto esistente e non un diritto mai sorto per mancata emanazione dei decreti attuativi. Il blocco degli aggiornamenti disposto dalla legislazione successiva non integra violazione del diritto dell’Unione europea, essendo rimesso alla discrezionalità del legislatore nazionale.
Il Fatto
La Corte d’Appello L’Aquila, accogliendo il gravame di alcuni medici specializzandi, rideterminava il trattamento economico loro spettante per il periodo 1993-2006, calcolando in loro favore l’adeguamento triennale della borsa di studio di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il giudice distrettuale muoveva da una precedente sentenza della medesima Corte, passata in giudicato, di mero accertamento del diritto.
Poiché quella pronuncia non indicava alcun parametro per il calcolo, la Corte territoriale assumeva come riferimento la retribuzione iniziale dei medici del S.S.N., applicando poi la proporzione rispetto agli incrementi contrattuali del periodo. L’Università ricorreva per cassazione con tre motivi; i medici resistevano con controricorso, mentre le amministrazioni statali restavano intimate e la Presidenza del Consiglio depositava atto di sola costituzione.
La Motivazione della Corte
Esaminato preliminarmente il tema del patrocinio, la Corte ritiene valido il mandato conferito a legale del libero foro con il solo provvedimento del rettore, ricorrendo un conflitto di interessi sostanziali con le amministrazioni statali destinate al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, secondo il principio di Cass., S.U. n. 24876 del 2017.
Nel merito, è fondato il secondo motivo. Il diritto riconosciuto è quello alla borsa di studio secondo le misure e gli incrementi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ma la norma demanda la rideterminazione a un decreto del Ministro della sanità, di concerto con altri Ministri. Quel diritto non esiste a prescindere dai decreti ministeriali deputati a stabilirne l’ammontare: il rinvio alla fonte secondaria implica una discrezionalità che il giudice non può sostituire con un proprio criterio, pena l’arbitrarietà.
Il giudicato su cui si fonda l’azione ha trascurato questo profilo, accertando il diritto senza considerarne la fattispecie completa, che ricomprende i decreti mai emanati. La loro mancata adozione non è casuale, essendo il blocco disposto da una pluralità di interventi legislativi, come chiarito da Cass., S.U. n. 20006 del 2024, secondo cui l’importo delle borse non è soggetto né all’incremento annuale né all’adeguamento triennale. Non si tratta di un diritto riconosciuto nell’an e da determinarsi nel quantum, ma di un diritto che, per struttura normativa, non è mai potuto sorgere.
Né è invocabile la determinazione equitativa ex art. 432 c.p.c., che presuppone difficoltà di prova di un diritto esistente. Esclusa anche ogni ipotetica violazione del diritto eurounitario, la Corte richiama la costante giurisprudenza sulla compatibilità del sistema e sull’insussistenza di un obbligo di rinvio pregiudiziale. Accoglie quindi i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande, compensando integralmente le spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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