Revoca del licenziamento: sufficiente l’invio entro quindici giorni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16630 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del licenziamento, ai fini del rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 18, comma 10, legge n. 300/1970, è sufficiente che la revoca sia inviata al lavoratore entro il termine e non anche che sia ricevuta dallo stesso nel medesimo termine. La revoca del licenziamento integra un diritto potestativo del datore di lavoro, accessivo al potere di recesso, il cui esercizio produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario. Il dato testuale della disposizione, che ancora il dies a quo alla comunicazione dell’impugnazione e il dies ad quem all’effettuazione della revoca, senza riferimento alla comunicazione all’interessato, esclude la necessità della ricezione. Non giovano i richiami dei precetti di buona fede e correttezza, che possono integrare il contenuto di obbligazioni ma non dare vita a nuove, non previste dalla legge.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di una società con mansioni di banconiera, impugnava due licenziamenti: il primo intimato per giustificato motivo oggettivo, il secondo per giusta causa a seguito dell’assenza protrattasi oltre tre giorni. Il primo recesso era stato revocato dal datore di lavoro con telegramma inviato entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione e pervenuto alla lavoratrice il giorno successivo all’invio.
Il Tribunale aveva confermato l’ordinanza emessa in fase sommaria ex legge n. 92/2012, rigettando le impugnazioni. La Corte d’appello respingeva il reclamo, ritenendo tempestiva la revoca in applicazione del principio di scissione degli effetti dell’atto. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo la tardività della revoca e l’applicazione della disciplina degli atti recettizi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava la violazione dell’art. 18, comma 10, legge n. 300/1970 e dell’art. 149 cod. proc. civ., sostenendo che alla revoca dovesse applicarsi la regola degli atti recettizi a forma libera e non la scissione tra invio e ricezione, con conseguente decadenza del datore di lavoro.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. Prima della riforma del 2012, la giurisprudenza riteneva che la revoca costituisse una proposta bisognosa di accettazione del lavoratore. La legge n. 92/2012 ha poi introdotto l’attuale comma 10, che configura la revoca come potere unilaterale del datore di lavoro con effetto ripristinatorio ex tunc del rapporto, senza necessità di accettazione e senza risarcimento del danno.
La Corte qualifica la revoca come diritto potestativo, richiamando il precedente Cass. n. 24274/2006, secondo cui l’esercizio di tale diritto produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario, salvo che la legge o la fonte pattizia prevedano limitazioni di forma, motivi o preavviso. Il comma 10 non prevede limitazioni ulteriori rispetto all’effettuazione della revoca nel termine.
Il dato testuale ancora il dies a quo alla comunicazione dell’impugnazione e il dies ad quem all’effettuazione della revoca, senza riferimento alla comunicazione all’interessato. Da ciò deriva che è sufficiente il mero invio nel termine prescritto, non anche la ricezione. La Corte esclude che i precetti di buona fede e correttezza possano ampliare il contenuto di obbligazioni non previste dalla legge, richiamando Cass. n. 7731/2007, Cass. n. 7053/2009 e Cass. n. 4239/2015.
Nel caso concreto, la revoca inviata entro il termine e pervenuta successivamente è tempestiva. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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