Inquadramento superiore e interpretazione delle declaratorie CCNL: il sistemista non è figura specializzata (Cass. civ. Sez. Lav n. 1259 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento del personale, l’interpretazione delle declaratorie contrattuali collettive deve avvenire secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c., avendo riguardo al “lessico” proprio del settore di contrattazione collettiva e non a definizioni generali estrinseche al testo negoziale. Le figure professionali indicate come “esemplificative” nel CCNL non possono essere intese come rinvio implicito a definizioni da vocabolario, ma vanno comprese in relazione al “ruolo” descritto nella declaratoria di livello. Ne consegue che il vizio di motivazione apparente deve essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non già ai sensi del n. 5 della stessa disposizione, il cui ambito è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non di mere questioni o deduzioni difensive.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di Poste Italiane s.p.a. — già alle dipendenze di Postecom s.p.a. fino alla fusione per incorporazione — agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello B del CCNL Poste dal febbraio 2013 e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, nonché degli incentivi annuali per gli anni 2017 e 2018, già riconosciuti in Postecom e non più corrisposti dopo il trasferimento.

Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del dicembre 2023, confermava la decisione, ritenendo che le mansioni svolte dal dipendente non presentassero i tratti distintivi del livello B, ossia competenze specialistiche e autonomia funzionale e decisionale. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva la società con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con il quale il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 2103 c.c., rilevando come la censura si articolasse in due linee distinte: una riferita all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e l’altra al n. 5 della medesima disposizione.

Quanto alla prima parte, la Corte ha ritenuto l’interpretazione della Corte territoriale aderente alla lettera delle declaratorie del CCNL Poste del 30 novembre 2017, osservando come il tratto distintivo tra livello C e livello B risieda nella presenza, per quest’ultimo, di competenze specialistiche e della “facoltà di decisione”, in linea con il precedente di Cass., sez. lav., ord. 29.9.2022, n. 28402. Ha inoltre escluso che il ricorrente potesse richiamare definizioni da vocabolario per qualificare la figura del “sistemista”, trattandosi di figura “esemplificativa” prevista in calce alla declaratoria del ruolo di “Specialista”, che va interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1364 e 1365 c.c., ossia avendo riguardo all’oggetto della contrattazione collettiva e al ruolo descritto nella declaratoria.

Quanto alla seconda parte del motivo, riferita al dedotto vizio di motivazione apparente, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, ricordando che il vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. — applicabile ratione temporis — è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre la motivazione apparente deve essere dedotta ai sensi del n. 4 della stessa disposizione, attraverso la denuncia della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie, la doglianza era inoltre preclusa dalla c.d. “doppia conforme”.

Con riferimento al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento degli incentivi annuali, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, poiché il ricorrente non aveva specificamente impugnato la seconda ratio decidendi della sentenza di primo grado, relativa alla mancata prova del raggiungimento degli obiettivi aziendali per gli anni 2017 e 2018. Tale accertamento atteneva al merito e non poteva essere rivalutato in sede di legittimità, restando assorbita ogni questione circa la sopravvivenza dell’uso aziendale dopo il trasferimento ex art. 2112 c.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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