Tempo di spostamento del tecnico di rete è orario di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16677 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce rilievo alternativo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro. È quindi orario di lavoro l’arco temporale in cui il tecnico di rete, munito di auto aziendale e di terminale aziendale, si sposta per raggiungere il luogo del primo intervento e per rientrare dall’ultimo, ove il datore di lavoro non provi che in quel tempo il lavoratore sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. Il carattere inscindibile della clausola contrattuale non si presume: spetta a chi ha interesse alla caducazione totale provare che i contraenti non avrebbero concluso l’accordo senza la clausola nulla, né il giudice può rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale.

Il Fatto

Un lavoratore, addetto ad attività di tecnico di rete con auto aziendale e terminale di servizio, agiva per l’accertamento dell’illegittimità della condotta aziendale in relazione all’applicazione della clausola del CCNL 27.3.2013, che aveva introdotto per i tecnici di rete una “franchigia” di trenta minuti giornalieri, ridotta a quindici ove l’auto fosse parcheggiata presso l’abitazione. In tale lasso temporale il tecnico non era retribuito.

Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda; la Corte d’appello di Napoli aveva poi accolto l’appello del lavoratore, ritenendo che dal momento in cui il tecnico entrava in auto e si connetteva al sistema operativo iniziasse la prestazione di lavoro. La società proponeva ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte reputa infondata la censura sulla valutazione degli accordi e della clausola di inscindibilità. La società non aveva impugnato la prima ratio decidendi, secondo cui non era stata fornita prova che, senza la clausola sull’orario, essa non avrebbe sottoscritto l’accordo. La clausola che definisce l’accordo “un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” riguarda la connessione tra accordi distinti e non dimostra il carattere determinante della singola clausola.

Ai fini dell’art. 1419, primo comma, cod. civ., non basta che la clausola sia interconnessa con il resto dell’accordo: occorre che il suo contenuto sia determinante, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa. La valutazione va condotta sulla potenziale volontà delle parti in relazione all’ipotesi di mancato inserimento della clausola nulla. Il favore dell’ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale comporta che spetti a chi ha interesse alla caducazione totale provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, restando precluso al giudice il rilievo d’ufficio dell’effetto estensivo.

La Corte aggiunge che, in ogni caso, ai sensi del secondo comma dell’art. 1419 cod. civ., la nullità della singola clausola non importa nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative: nel rapporto tra legge, contrattazione collettiva e contrattazione individuale opera la regola dell’inderogabilità in pejus. Irrilevante è poi l’ordine di esame tra questione di nullità e questione di inscindibilità.

Sul secondo motivo, la Corte ne rileva profili di inammissibilità e di infondatezza: la censura accorpa promiscuamente doglianze di fatto e di diritto e attiene in larga parte ad accertamenti di fatto non deferibili al giudice di legittimità. Nel merito, la Corte d’appello si è adeguata all’interpretazione consolidata della normativa sull’orario di lavoro. Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa quando lo spostamento è funzionale alla prestazione.

La Corte valorizza l’accertamento di fatto: l’auto aziendale è utilizzabile solo per recarsi sul luogo dell’intervento richiesto e compete alla società stabilire o modificare il luogo del primo e dell’ultimo intervento; i tecnici sono muniti di terminale aziendale con cui visualizzano i luoghi, “timbrano” l’inizio del lavoro e ricevono le disposizioni. Ne deriva l’eterodirezione in tali tempi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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