Nessun eccesso di giurisdizione nell’applicazione dell’art 31 comma 3 cod proc amm (Cass. civ. Sez. Un. n. 16840 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362, primo comma, cod. proc. civ., è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero la neghi sull’erroneo presupposto che la materia appartenga ad altri giudici. Il vizio non è configurabile per errores in iudicando o errores in procedendo, che attengono alla legittimità dell’esercizio del potere e non ai suoi limiti esterni. L’applicazione dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. da parte del Consiglio di Stato, con pronuncia sulla fondatezza della pretesa e subentro nel contratto, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e resta nei limiti interni della giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Una società cooperativa ricorrente aveva partecipato a una procedura aperta indetta da un’azienda socio-sanitaria territoriale per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti e materiali. Dopo l’esclusione di un altro concorrente e la ridefinizione della graduatoria, il servizio era stato aggiudicato alla società ricorrente. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo, che ha accolto il ricorso e ha disposto il subentro nel contratto.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, applicando l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., sul presupposto che non residuassero margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. La società aggiudicataria ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno trattato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sullo sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata alla discrezionalità dell’amministrazione. La ricorrente sosteneva che il Consiglio di Stato avesse disposto direttamente l’esclusione per anomalia dell’offerta e l’aggiudicazione in favore della controricorrente, sostituendosi alla stazione appaltante.
La Corte ha richiamato la regula iuris consolidata: l’eccesso di potere giurisdizionale rileva solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errori di giudizio o di procedura, che investono la legittimità dell’esercizio del potere, non i suoi limiti esterni. Ha citato le Sezioni Unite n. 219 del 2023, n. 19103 del 2023 e n. 7926 del 2019.
Quanto allo sconfinamento nel merito amministrativo, esso è configurabile soltanto quando l’indagine del giudice amministrativo ecceda il riscontro di legittimità e si traduca in una valutazione di opportunità o convenienza dell’atto, con pronuncia sostitutiva del provvedimento (Cass. n. 28550 del 2023). Nella specie, invece, il giudice amministrativo ha operato un sindacato di legittimità, usando come parametro la conformità alla disciplina processuale e non l’opportunità dell’atto.
Richiamando Sezioni Unite n. 22755 del 2018, la Corte ha escluso che il ripristino della graduatoria secondo i valori emersi nella competizione configuri eccesso di potere giurisdizionale, trattandosi di discrezionalità tecnica. L’interpretazione e l’applicazione dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. rientrano nei limiti interni della giurisdizione amministrativa. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile.
La conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha comportato l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., che codifica una ipotesi di abuso del processo (Cass. Sez. Un. n. 36069 del 2023). La Corte ha escluso automatismi, ma ha ritenuto di non discostarsi dalla previsione, condannando la ricorrente alle spese e alla somma ulteriore.
Nota della Redazione
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