Fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale e nullità parziale (Cass. civ. Sez. III n. 4028 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti un error in iudicando avverso l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., motivata con il giudizio prognostico di manifesta infondatezza dell’appello, per il solo fatto che essa contenga proprie argomentazioni diverse da quelle del giudice di primo grado, essendo tale facoltà consentita dall’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ.. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate invalide dall’autorità amministrativa, in relazione a clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge citata e 1419 cod. civ., per le sole clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Grava sul garante l’onere di allegare e provare che la nullità di quelle clausole travolge l’intera intesa negoziale.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di fideiussore, aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero del credito. A fondamento dell’opposizione aveva dedotto l’incompetenza territoriale del giudice adito, la mancanza di sottoscrizione del contratto da parte dell’istituto di credito, l’errata quantificazione degli importi, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per mancata escussione della garanzia reale e la violazione dell’art. 1455, cod. civ. in relazione al recesso dalla apertura di credito. Nel corso del giudizio aveva altresì eccepito la nullità del contratto di garanzia per corrispondenza delle clausole a quelle dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia perché a valle di intese vietate dalla disciplina a tutela della concorrenza.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348-bis cod. proc. civ. per carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, aggiungendo argomentazioni proprie su alcuni profili. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte osserva che è inammissibile il ricorso con cui si contesti un error in iudicando contro l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., motivata con il giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello, per il solo fatto che essa contenga proprie argomentazioni diverse da quelle del primo giudice: tale possibilità è consentita dall’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ., che in tal caso permette l’impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione.
Il primo motivo è infondato. Quando si censura in cassazione l’interpretazione di un contratto, occorre specificare i canoni violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato; le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta, poiché quest’ultima deve essere solo una delle plausibili. Nella specie il Tribunale aveva ritenuto che la mancata scelta, nella clausola sulla competenza territoriale, tra il foro della filiale e quello della sede centrale comportasse l’alternatività dei due fori convenzionali, con interpretazione logicamente plausibile.
Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato, previa correzione della motivazione. Il profilo della concorrenza è certamente rilevabile d’ufficio nei limiti delle risultanze probatorie acquisite, tenuto conto della natura provvedimentale e non normativa della statuizione amministrativa. Tuttavia, le Sezioni Unite n. 41994 del 2021 hanno chiarito che i contratti di fideiussione a valle sono parzialmente nulli solo in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile una diversa volontà delle parti: il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che la nullità travolgeva l’intera intesa, indicando le clausole e dimostrandone la corrispondenza ai modelli, come imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è infondato: la pacifica produzione in giudizio del contratto ad opera di chi non l’ha sottoscritto equivale a sottoscrizione, a maggior ragione nel caso di una forma cui si correla una nullità di protezione. Il quarto motivo è inammissibile, mirando a una rilettura istruttoria estranea alla sede di legittimità. Il quinto motivo è infondato: non essendo pattuito alcun beneficium ordinis, sussiste la responsabilità solidale del garante e non rileva la capienza di altra garanzia reale, dell’escussione della quale il creditore può valutare costi e opportunità. Il sesto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato: il debitore che agisce per far dichiarare l’arbitrarietà del recesso deve allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni della banca e dimostrare la sufficienza della propria garanzia patrimoniale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.