Prescrizione decennale dei crediti erariali non impugnati e quinquennale delle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 16893 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo. La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva produce soltanto l’irretrattabilità del credito e non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 cod. civ., salvo che esista un titolo giudiziale divenuto definitivo. Pertanto, in mancanza di un’espressa disposizione di legge che preveda una prescrizione breve, il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ex art. 2946 cod. civ., non costituendo tali crediti prestazioni periodiche. Per le sanzioni irrogate resta fermo il termine quinquennale di cui all’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un’intimazione di pagamento notificata nel 2017, relativa a una pluralità di cartelle recanti tributi erariali e tasse automobilistiche. Il giudizio verte su una sola cartella, notificata nel 2005, avente ad oggetto tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, non impugnata dal contribuente.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso applicando la prescrizione quinquennale. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, richiamando l’orientamento secondo cui la mancata impugnazione della cartella non trasforma la prescrizione breve in quella decennale. L’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2946 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i termini di decadenza, che scandiscono la fase di accertamento del credito e l’esercizio della potestà impositiva, e il termine di prescrizione, che opera nella successiva fase di riscossione. La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione produce esclusivamente l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, senza determinare la conversione del termine breve in quello decennale.

Richiamando le Sezioni Unite n. 23397/2016, la Corte ribadisce che la cartella di pagamento e gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva sono atti amministrativi privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Il principio della non conversione si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva, senza che rilevi la loro denominazione.

Da tali premesse discende la regola inversa: ove non esista una disposizione che preveda una prescrizione breve, si applica l’ordinario termine decennale, in forza dell’art. 2946 cod. civ.. Con riferimento ai crediti erariali, la Corte conferma l’indirizzo secondo cui il diritto alla riscossione di IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in mancanza di espressa previsione, si prescrive in dieci anni e non in cinque, non configurando tali crediti prestazioni periodiche, dovendosi valutare i presupposti in relazione a ciascun anno d’imposta.

Quanto alle sanzioni, il Collegio richiama l’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata. Il legislatore ha nettamente distinto il termine di decadenza per la contestazione e l’irrogazione da quello di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato.

Nel caso concreto, scaduto il termine per opporsi alla cartella notificata nel 2005, il credito erariale si prescriveva in dieci anni, mentre l’intimazione è stata notificata nel 2017. La sentenza impugnata, pur richiamando i principi corretti, ha omesso di esaminare gli atti interruttivi prodotti dall’ente della riscossione e non contestati dalla controparte. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché verifichi il decorso della prescrizione del credito e delle sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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