Responsabilità banca per promotore finanziario e condotta agevolatrice del cliente (Cass. civ. Sez. I n. 11899 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni. La responsabilità dell’intermediario per i danni dei promotori finanziari è però esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice connotata da anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice dichiari di non osservare la regola, o giudichi su prove non introdotte dalle parti e disposte fuori dei poteri officiosi. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice applichi la regola dell’onere della prova attribuendolo a parte diversa da quella onerata.
Il Fatto
Il Tribunale di Rieti, accogliendo la domanda del cliente, aveva condannato in solido la banca e il promotore finanziario alla restituzione della somma di euro 168.999,88, oltre accessori, pari alla differenza tra gli importi prelevati dal conto e la minor somma riaccreditata all’esito di investimenti non autorizzati.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 aprile 2022, ha ritenuto fondato l’appello principale della banca e ha rigettato le domande del cliente. Il giudice di merito ha valorizzato le note informative delle operazioni, la consegna delle credenziali del conto al promotore e la condotta gravemente anomala del cliente, idonea a interrompere il nesso causale con la responsabilità dell’istituto ex art. 2049 c.c. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 58/1998, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e una illegittima inversione dell’onere della prova, poiché sarebbe spettato alla banca provare l’autorizzazione del cliente alle operazioni contestate.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, il ricorso mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, riproponendo il giudizio sul fatto. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo denunciando che il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola, o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte di iniziativa fuori dei poteri officiosi, non già che abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Quanto all’art. 116 c.p.c., la sua violazione integra il vizio solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, non quando ne abbia male esercitato il prudente apprezzamento. Parimenti, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice abbia applicato la regola di giudizio sull’onere della prova attribuendolo a parte diversa da quella onerata, non se si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie.
La Corte ha poi aggiunto rilievi ulteriori. Il giudice di appello si è conformato al principio, consolidato e condiviso dal Collegio, per cui la responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dai promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice connotata da anomalia, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Tale enunciato non è stato espressamente contestato dal ricorrente.
Analogamente, è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni di parte, al fine di stabilire se importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e alla somma di euro 8.000,00 in favore della controricorrente e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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