Domanda nuova in appello solo se mutano i fatti costitutivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16895 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda nuova in appello, la modificazione della causa petendi è ravvisabile solo quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, così da modificare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia. Ne deriva che è inammissibile la pretesa diversa, per intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale in quella sede non si è svolto il contraddittorio. Al contrario, costituisce mera precisazione della domanda originaria, e come tale è ammissibile, la deduzione che, riprendendo il tema giuridico già introdotto in primo grado, si limiti all’interpretazione o alla qualificazione giuridica di un fatto costitutivo già allegato, senza alterare petitum e causa petendi. È pertanto erronea la statuizione del giudice del gravame che ravvisi una domanda nuova nel semplice sviluppo argomentativo di una questione già prospettata.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso dinanzi al tribunale avverso il verbale di accertamento emesso dall’Inail e la successiva cartella esattoriale, per il pagamento di una somma a titolo di premi assicurativi, contestando l’addebito per irregolarità nel versamento. Il giudice di primo grado, applicando il complesso normativo richiamato, affermava l’obbligo di conforme classificazione da parte dell’Inail alle variazioni operate dall’Inps, con efficacia retroattiva del re-inquadramento automatico.
La Corte d’appello respingeva il gravame della società, giudicandone l’atto inammissibile: l’oggetto del ricorso di primo grado era, a suo avviso, la sola insussistenza dell’obbligo di comunicazione all’Inail della variazione di classificazione, mentre la questione della non retroattività del re-inquadramento, proposta con l’appello, costituiva domanda nuova e come tale non esaminabile. La società ricorreva in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 345, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondato, con assorbimento del secondo, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione in modo da porre una pretesa diversa, per intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. A sostegno richiama Cass. n. 15506/15 e, in motivazione, Cass. n. 10099/18.
Sul piano applicativo, il collegio rileva che la società ricorrente aveva riportato in ricorso le deduzioni svolte in primo grado relative alla concreta applicabilità dell’art. 16 del DM 12.12.2000, sulla rettifica d’ufficio delle classificazioni delle lavorazioni, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione. Da tali deduzioni si ricavava già l’assunto della non retroattività del provvedimento di re-inquadramento.
Ne consegue che le deduzioni svolte in grado di appello potevano al più ritenersi una mera precisazione della domanda originaria, senza mutamento dei fatti allegati e nel contesto del medesimo petitum e della medesima causa petendi. La ricorrente, riprendendo il tema giuridico già introdotto in primo grado, si era impegnata solo sull’interpretazione e sulla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
È quindi erronea la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto mutati petitum e causa petendi. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché riesamini il merito alla luce del principio esposto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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