Spese di sponsorizzazione sportiva assistite da presunzione assoluta di deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 21387 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 godono di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, purché il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere una specifica attività promozionale. La norma speciale deroga al regime generale dell’art. 109 del TUIR e rende non sindacabile la scelta imprenditoriale di pubblicizzare il marchio nel settore sportivo dilettantistico. Il requisito di inerenza ha natura qualitativa e non quantitativa: è irrilevante il fruitore immediato del messaggio nella singola occasione e non è richiesta la prospettiva di un diretto ritorno commerciale. Sono pertanto ininfluenti l’assenza di registrazione del contratto, l’omessa dichiarazione reddituale dello sponsorizzato e l’antieconomicità della spesa rispetto ai ricavi.

Il Fatto

Una società contribuente operante nel settore edile impugnava l’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2007, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini Ires e Irap, contestando maggiori tributi, interessi e sanzioni in relazione a spese di sponsorizzazione di una squadra di pallavolo.

Il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo indeducibili i costi e indetraibile l’IVA perché il messaggio pubblicitario era rivolto a un pubblico giovanile, non interessato ai prodotti per l’edilizia, e perché non era stata provata la congruità della spesa. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una precisazione preliminare: la sentenza impugnata non lascia desumere alcun dubbio dell’Amministrazione circa l’effettività dei costi. Il recupero si fonda esclusivamente sul disconoscimento del requisito di inerenza, inteso come collegamento con l’attività d’impresa. Le tre considerazioni poste a base del decidere della CTR risultano pertanto disallineate rispetto ai principi consolidati in materia.

Richiamando la Sez. VI n. 14232 del 2017 e la Sez. V n. 26731 del 2022, il Collegio ribadisce che le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 sono assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, al ricorrere delle quattro condizioni previste dalla norma. Il riferimento ai destinatari del messaggio non considera il collegamento tra messaggio e attività d’impresa, unico elemento da esaminare. Irrilevante è il fruitore immediato nella singola occasione, variabile secondo gli eventi, dovendosi invece valutare l’attitudine concreta del messaggio a veicolare all’esterno le qualità dei prodotti.

La norma costituisce disposizione speciale, destinata a derogare al regime generale dell’art. 109 del TUIR, e persegue la finalità di agevolare chi investe nello sport amatoriale. Il legislatore ha così stabilito una presunzione assoluta di deducibilità, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il marchio tramite iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico. Non si può negare lo scomputo dei costi sulla base di una asserita assenza di ritorno commerciale, poiché la nozione di inerenza è di natura qualitativa e non quantitativa, come affermato dalla Sez. V n. 33030 del 2018, dalla Sez. V n. 33120 del 2019 e dalla Sez. V n. 6017 del 2020.

Fuorviante è poi il richiamo alla congruità della spesa: il disconoscimento era fondato sul mancato collegamento con l’attività d’impresa e non sulla sua antieconomicità rispetto a ricavi o utili. Difettando contestazione sull’esistenza effettiva delle prestazioni fatturate, analogamente irrilevanti sono le violazioni contabili dell’emittente. Sul punto la Sez. VI n. 8981 del 2017 ha chiarito che la presunzione opera per la sola ricorrenza dei presupposti di legge, senza che rilevino l’assenza di registrazione o di certezza di data del contratto, l’omessa dichiarazione reddituale dello sponsorizzato e la pretesa antieconomicità della spesa.

L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti profili dello stesso mezzo e il secondo motivo, incentrato sulla detrazione IVA, che segue la sorte dell’inerenza riconosciuta. Il terzo motivo, di natura preliminare, censura la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per la mancata allegazione del PVC, ma è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *