Valutazione della prova e spese liquidate sul decisum: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 23875 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di datio in solutum, la qualificazione dell’eccezione di parziale estinzione del debito ex art. 1197 cod. civ. spetta al giudice di merito e sottrae ogni questione sui presupposti della compensazione alla ratio decidendi. La censura che contesti la stima del valore del bene ceduto in pagamento investe un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo i rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Le spese di lite si liquidano in base al decisum e all’esito complessivo della lite, non a quanto richiesto dalla parte, restando esclusa la rilevanza del solo scaglione.

Il Fatto

Un avvocato aveva assistito un cliente in questioni legali e lo ha citato davanti al Giudice di Pace per ottenere il pagamento del compenso professionale, quantificato in 5 mila euro. Il convenuto si è costituito e ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del professionista alla restituzione della differenza tra quanto dovuto e il valore di una vettura consegnata, pari a 5.200 euro.

Il Giudice di Pace ha qualificato la riconvenzionale come compensazione e l’ha ritenuta inammissibile, accogliendo integralmente la domanda principale. Il Tribunale di Cassino, in secondo grado, ha invece qualificato l’eccezione come datio in solutum e ha ritenuto il cliente ancora tenuto al versamento di 1.800 euro. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’intimato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato in più censure, sostiene che il Tribunale avrebbe accolto una compensazione in assenza dei presupposti di legge, essendo il credito opposto privo dei caratteri di certezza e liquidità. La Corte lo dichiara inammissibile: il giudice di appello non ha qualificato l’eccezione come compensazione, ma come datio in solutum, schema giuridicamente corretto poiché la vettura risulta ceduta in pagamento, sia pure parziale, e non venduta con conseguente credito al corrispettivo. Ogni questione sui presupposti della compensazione resta dunque estranea alla ratio decidendi.

La Corte aggiunge che, anche a voler seguire la diversa qualificazione, le doglianze investono il fatto e non il criterio giuridico. Il Tribunale ha ritenuto liquido e stimabile con certezza il credito costituito dalla cessione della vettura; la censura che nega tale certezza si appunta su un giudizio di fatto non contestabile in legittimità. Le ulteriori censure sulla quotazione di rivista e sulla deposizione del testimone prospettano un semplice apprezzamento diverso delle prove rispetto a quello del giudice di merito.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un asserito giuramento decisorio reso in altro giudizio. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportato il contenuto dell’atto; inoltre non si tratta di un fatto, ma semmai di una prova, e il giuramento decisorio vale come prova legale solo se formalmente deferito, circostanza non indicata dal ricorrente.

Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nella valutazione della vettura data in pagamento. La Corte lo dichiara inammissibile, richiamando l’orientamento consolidato: la doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello suo proprio o da quello legale, non quando si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, censurabile solo nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. un., n. 20867 del 30.09.2020).

Il quarto motivo lamenta la violazione del d.m. n. 585 del 1994 per liquidazione delle spese inferiore al minimo dello scaglione. La Corte lo ritiene infondato: le spese sono state liquidate in ragione dell’esito complessivo della lite, di parziale accoglimento, e dell’effettivo valore della causa in base al decisum, non a quanto richiesto. La regola, confermata da Cass. n. 23082 del 2021 e Cass. n. 30999 del 2023, è che le spese si liquidano sul decisum, salvo che, ottenuta una somma in primo grado, si appelli per conseguirne una maggiore e l’appello sia rigettato: ipotesi non ricorrente, poiché l’appello è stato proposto dalla parte soccombente ed è stato parzialmente accolto. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *