Responsabilità dell’avvocato e rigetto per inammissibilità delle censure in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 16987 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la parte non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, contestando argomenti diversi da quelli che ne costituiscono il fondamento. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dei poteri officiosi; la diversa doglianza sul prudente apprezzamento delle prove, ex art. 116 cod. proc. civ., è prospettabile nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il difensore non risponde a titolo risarcitorio per la mera sostituzione nell’attività difensiva se non si provi il danno patrimoniale o la lesione di diritti fondamentali della persona.

Il Fatto

Un avvocato, in proprio, aveva conferito a una collega l’incarico di agire esecutivamente contro un comune cliente, rilasciando procura a margine di un atto di precetto. Nella procura il nome della difensora risultava sbianchettato e sostituito con quello di un altro professionista, la cui firma compariva in calce agli atti del procedimento esecutivo. Il committente riferiva di aver appreso della procedura esecutiva immobiliare solo al decreto di liquidazione del consulente tecnico d’ufficio.

Convenne quindi in giudizio entrambi i difensori davanti al Tribunale di Pistoia, chiedendo il risarcimento dei danni e la declaratoria di nullità del procedimento esecutivo per inesistenza del difensore. Il Tribunale accolse solo in parte la domanda, condannando la difesora al pagamento di una somma per lesione del rapporto fiduciario. La Corte d’appello di Firenze rigettò gli appelli. Da qui il ricorso per cassazione, fondato su otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende il primo motivo. Il ricorrente insiste nel collegare la domanda di nullità del procedimento esecutivo a quella risarcitoria, invocando l’integrazione del contraddittorio con il debitore esecutato. Ma il giudice di merito aveva dichiarato l’inammissibilità di quella domanda per estinzione della procedura e per l’estraneità del debitore al giudizio. La critica d’appello avrebbe dovuto colpire tale ratio decidendi, non argomentare sui vizi che avrebbero dovuto comportare una nullità mai dichiarata.

Il secondo motivo è inammissibile. Richiamato il principio sul potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti (Cass. Sez. II n. 5153 del 2019), la Corte rileva che il motivo d’appello era generico: l’appellante avrebbe dovuto indicare le fattispecie penali astrattamente configurabili, ulteriori rispetto al falso. Il giudice non può sostituirsi alla parte nell’indicazione delle ragioni d’impugnazione.

Quanto al terzo motivo, il mero decreto di liquidazione del consulente e la relativa fattura non provano il danno patrimoniale, essendo la procedura esecutiva dichiarata estinta per inattività delle parti. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e n. 16598 del 2016. La contestazione sulla valenza confessoria delle dichiarazioni rese in sede di consulenza grafologica attiene a un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità.

I motivi quinto e sesto sono disattesi: la Corte d’appello aveva esaminato la doglianza, escludendola motivatamente perché il documento non era stato prodotto. Il settimo motivo non si confronta con la ratio decidendi: il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. si fondava sull’assenza di allegazione dei danni, profilo non censurato. L’ottavo motivo è infine rigettato: il giudice di merito ha coerentemente escluso la prova del danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale che avesse violato i valori costituzionali della persona. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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