Ricorso per cassazione inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità (Cass. civ. Sez. III n. 17071 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta i requisiti di specificità e di autosufficienza prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. Il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o dell’atto processuale su cui il ricorso si fonda e ne segnala specificamente la presenza negli atti di merito, oppure indica i riferimenti idonei a identificare la fase in cui documenti e atti furono prodotti o formati. Chi denuncia un vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve non solo indicare le norme violate, ma esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
Il Fatto
La vicenda origina da un contenzioso tra alcuni soggetti e una società, conseguente all’esercizio di un preteso diritto di prelazione agraria su terreni acquistati dalla società. Ne erano derivati più giudizi di merito, con decisioni di condanna al rimborso di spese e onorari, non definitive ma provvisoriamente esecutive.
Assumendosi creditori di somme liquidate in loro favore, gli attori convenivano in giudizio la società e un terzo acquirente per far dichiarare inefficace, nei loro confronti, la vendita di un immobile stipulata e trascritta nell’aprile 2015. Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria; la Corte d’Appello confermava. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente articolava sette motivi, tutti incentrati sull’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. e sul dedotto travisamento dei presupposti dell’azione. Si lamentavano la modifica della causa petendi in corso di causa, l’omessa determinazione dell’entità del credito, la caducazione di parte dei crediti per effetto di una pronuncia di legittimità e la valutazione dell’elemento psicologico riferita alla data del contratto definitivo anziché del preliminare.
La Corte esamina congiuntamente i motivi, in quanto connessi, e li dichiara inammissibili. Il primo profilo riguarda la violazione dei canoni di specificità e autosufficienza del ricorso, prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., leti anche alla luce della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8950 del 2022: il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o dell’atto processuale su cui si fonda il ricorso e ne segnala la presenza negli atti di merito, ovvero indica i riferimenti idonei a identificare la fase in cui documenti e atti furono prodotti o formati.
Qualunque sia l’errore denunciato, in procedendo o in iudicando, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i motivi di impugnazione, di esplicitarne il contenuto e di individuare in modo puntuale atti, documenti e fatti che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Su questa base la Corte rileva che il ricorso non rispetta alcuno dei requisiti: il primo motivo non indica le norme violate né confronta il precetto con le affermazioni in diritto della sentenza; il secondo si limita a riportare le difese dell’atto di appello; il terzo muove una critica generica alla motivazione.
Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.: nel caso di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi e non dimostra che esse sono diverse. Il quinto, sesto e settimo motivo mirano, in realtà, a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità: il vizio di motivazione è deducibile solo se nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi, non potendo consistere in un apprezzamento difforme da quello preteso dalla parte.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.