Giudicato esterno sopravvenuto rilevabile d’ufficio in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 17070 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione, non solo quando emerga da atti prodotti nel merito, ma anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Esso non è riconducibile al fatto, perché partecipa della natura dei comandi giuridici e fissa la regola del caso concreto. La produzione della sentenza passata in giudicato, in questa ipotesi, non incorre nel divieto dell’art. 372 cod. proc. civ.. Perché il giudicato esterno possa fare stato occorre però certezza sulla sua formazione: chi lo invoca deve fornirne la prova mediante la produzione della sentenza completa di motivazione e munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. sul passaggio in giudicato, non essendo sufficiente il solo dispositivo o un riassunto sintetico.

Il Fatto

Una società titolare di un capannone industriale conveniva in giudizio la società gestrice del servizio idrico per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della sospensione della somministrazione dell’acqua, disposta per asserita grave morosità. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, escludeva l’antigiuridicità della condotta della somministrante e rigettava la pretesa risarcitoria.

La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo deduceva la nullità della sentenza per motivazione illogica e apodittica nella ricostruzione del credito, ed eccepiva un giudicato esterno sopravvenuto: altra sezione della stessa Corte d’Appello, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al medesimo contratto, aveva escluso l’esistenza del credito per difetto di prova.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il regime del giudicato esterno richiamando un orientamento consolidato: l’eccezione di giudicato ha rilievo pubblicistico, è sottratta al potere dispositivo delle parti e non è soggetta a preclusioni quanto alla sua allegazione in sede di merito. In cassazione è rilevabile d’ufficio, al pari del giudicato interno, anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata.

Il fondamento è che il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, perché fissa la regola del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici: la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Da ciò la Corte trae la conseguenza che la produzione della sentenza passata in giudicato non incontra il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., norma dettata per i documenti nuovi.

La Corte richiama inoltre il principio per cui, quando due giudizi tra le stesse parti hanno ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza irrevocabile, l’accertamento su un punto decisivo comune preclude il riesame, anche se il secondo giudizio ha petitum e finalità diversi.

Su un piano distinto si colloca l’onere probatorio. Il giudicato esterno può fare stato solo se vi è certezza sulla sua formazione. Chi lo invoca deve produrre la sentenza completa di motivazione, munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. sul passaggio in giudicato. Non bastano il solo dispositivo, il riassunto sintetico, né la sola certificazione di cancelleria, inidonea a dare certezza sul contenuto del provvedimento.

Nel caso concreto la ricorrente ha prodotto altra decisione della Corte d’Appello, in formato cartaceo e con attestato di passaggio in giudicato, localizzandola nell’indice delle produzioni. Dal diretto esame, consentito alla Corte quale giudice del fatto processuale in presenza di error in procedendo, il giudicato verte sul medesimo rapporto tra le stesse parti e accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo per la medesima partita debitoria, sul rilievo del mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della creditrice. Tale statuizione, ormai irrevocabile, esclude la morosità posta a fondamento dell’interruzione e incide sulla controversia risarcitoria.

La sentenza è quindi cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese; assorbiti gli altri motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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