Interpretazione del contratto riservata al merito salvo violazione canoni ermeneutici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17086 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito. In sede di legittimità essa è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, quando il ragionamento risulti contrario a logica o incongruo. Ai fini della censura non basta l’astratto richiamo alle regole interpretative: occorre specificare i canoni in concreto violati, il modo e le considerazioni con cui il giudice se ne è discostato. Non è necessario che l’esegesi accolta sia l’unica possibile o la migliore in astratto: quando di una clausola siano possibili più letture, la parte che ne proponeva una disattesa non può dolersi in cassazione che ne sia stata privilegiata un’altra. La semplice contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella del giudice non rileva ai fini dell’annullamento.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società che gestiva attività sanitaria in regime privatistico convenzionato presso un presidio ospedaliero, avevano ottenuto dal Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria locale. Il titolo era l’art. 1676 cod. civ.: l’azienda era chiamata come obbligata in solido per le retribuzioni non corrisposte per il periodo luglio-settembre 2017.

Proposta opposizione, il Tribunale revocava il decreto e la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame dei lavoratori. Secondo i giudici di seconde cure, l’atto di cessione dei crediti stipulato alla fine del 2016 tra la società datrice e una banca aveva trasferito tutti i crediti relativi alle prestazioni da erogarsi nell’anno 2017. Una volta ceduto, il credito non era più nella disponibilità della società e quindi non sussisteva alcun debito dell’azienda sanitaria verso di essa alla data della domanda ex art. 1676 cod. civ. I lavoratori ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ. I ricorrenti sostengono che dall’atto di cessione non potevano ritenersi ceduti i crediti maturati dopo la sottoscrizione, con particolare riguardo al periodo luglio-settembre 2017, e che l’interpretazione della Corte territoriale non sarebbe aderente al senso letterale delle parole e alla valutazione complessiva delle clausole.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. Precisa che, ai fini della censura, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole interpretative: serve la specificazione dei canoni concretamente violati, con l’indicazione del modo e delle considerazioni con cui il giudice se ne è discostato.

Le censure articolate non rispettano questi canoni. Esse prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione della clausola dell’atto di cessione, senza individuare come la Corte di merito si sia discostata dalle regole legali e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione.

La Corte rileva che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avevano dato atto della discrasia tra la premessa dell’atto di cessione e la sua parte normativa, ritenendo che la volontà delle parti fosse quella di cedere tutti i crediti dell’anno 2017. Tale esegesi era sorretta dalla mancata previsione di un limite temporale, dall’importo presuntivo dei crediti ceduti e dal tenore dell’accettazione della cessione da parte dell’azienda sanitaria, con riduzione della quantificazione in ragione del tetto di spesa sanitaria. Si tratta di accertamento di fatto adeguatamente motivato e incensurabile in sede di legittimità. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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