Prelevamenti dei soci dal conto societario e presunzione di compenso (Cass. civ. Sez. V n. 15919 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione di maggior reddito desumibile dalle operazioni bancarie non si estende automaticamente ai prelevamenti effettuati dai soci da un conto corrente intestato alla società, soggetto distinto dai contribuenti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. Tuttavia, quando ai prelievi si accompagnino ulteriori elementi — mancato rientro delle somme, assenza di accredito di interessi e insussistenza di disponibilità economiche idonee alla restituzione — essi integrano indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la presunzione di percezione di compensi per lavoro autonomo occasionale e la relativa ripresa a tassazione. L’onere di allegare e provare elementi contrari grava sul contribuente.

Il Fatto

Due soci di una s.a.s. ricevevano due avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR, liquidava maggiore Irpef su un reddito conseguito e non dichiarato, corrispondente ai prelevamenti effettuati dai soci dal conto corrente intestato alla società. L’importo dei compensi veniva fatto coincidere con tali prelevamenti, ripetuti e non giustificati, senza destinazione all’attività d’impresa, in assenza di interessi maturati e senza riscontro di restituzione.

I soci impugnavano gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva solo il motivo relativo all’errore di calcolo. L’appello era rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva l’onere probatorio incombere sui contribuenti. Propongono quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo confuta la ricostruzione in fatto dei giudici di merito attraverso una censura di violazione di legge, estranea al perimetro dello scrutinio, e invoca una norma — l’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 — non pertinente, attenendo alla distribuzione degli utili e non ai compensi percepiti dai soci al di fuori degli utili prodotti.

Il secondo motivo introduce per la prima volta in sede di legittimità l’eccezione di nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ricorda che nel contenzioso tributario, per la struttura impugnatoria del processo, opera il principio di conversione dei motivi di nullità dell’atto in motivi di gravame: l’invalidità non è rilevabile d’ufficio né può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, richiamando Cass. Sez. 5 n. 19929 del 2020 e Cass. Sez. 5 n. 10587 del 2024.

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. I ricorrenti contestano la distribuzione dell’onere della prova e l’uso dell’accertamento sintetico. La Corte osserva che l’ufficio non si è limitato a rilevare i prelievi, ma ha accertato il mancato rientro delle somme, l’assenza di interessi e l’indisponibilità economica dei soci. Si tratta di indizi gravi, precisi e concordanti che hanno legittimato la prova della percezione di somme a titolo di compenso per lavoro autonomo occasionale.

La Corte precisa, inoltre, che la presunzione legale relativa si estende alla generalità dei contribuenti, ma dopo la Corte costituzionale n. 228 del 2014 i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d’impresa, a differenza dei versamenti. Il principio riguarda però le operazioni su conti riferibili allo stesso contribuente, mentre qui il conto era intestato alla società, soggetto diverso. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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