Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17121 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante da una comunicazione della parte ricorrente che attesti l’avvenuto pagamento integrale della pretesa tributaria, comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse attuale, che deve sussistere non solo al momento dell’impugnazione ma anche fino alla decisione della causa. La comunicazione che non integri gli estremi della rituale rinuncia al ricorso, per difetto di sottoscrizione del difensore, rileva comunque quale elemento che inequivocabilmente esprime la sopravvenuta carenza di interesse. Non può invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere, che presuppone fatti sopravvenuti idonei a eliminare le ragioni di contrasto e conclusioni conformi delle parti.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento notificata nel 2012, avente ad oggetto la t.a.r.s.u. per l’anno 2005, unitamente alla cartella, al ruolo e all’avviso di accertamento, deducendo la mancata o irregolare notifica degli atti presupposti e la conseguente illegittimità dell’atto conseguenziale. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello.
Avverso la pronuncia di appello la società aveva proposto ricorso per cassazione. Prima dell’adunanza camerale, la ricorrente ha comunicato alla cancelleria l’avvenuto pagamento integrale della cartella, con relativa documentazione, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. È inoltre pervenuta la rinuncia al mandato del difensore originario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 cod. proc. civ. Tale interesse si identifica in una situazione di carattere oggettivo, derivante da un fatto lesivo del diritto, e deve necessariamente avere carattere attuale. Resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Nel caso concreto, la comunicazione della parte, pur priva di sottoscrizione del difensore, attesta che la ricorrente non ha più interesse alla decisione. La Corte richiama il principio per cui, nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso non può comportare la cessazione della materia del contendere, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Il Collegio richiama altresì l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28182 del 2020, secondo cui anche in caso di rinuncia tardiva, nonostante l’invalidità dell’atto, emerge in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Quanto alla richiesta di cessazione della materia del contendere, la Corte ne esclude la configurabilità. Da un lato, la controparte è rimasta intimata e non risulta ritualmente acquisita la sua posizione; dall’altro, i pagamenti intervenuti trovano il loro fondamento proprio nelle sentenze di merito. Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione presuppone fatti sopravvenuti idonei a eliminare le ragioni di contrasto e conclusioni conformi delle parti. L’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunta da una sola parte come idonea a determinare la cessazione, comporta la necessità della valutazione del giudice (Cass. n. 5188 del 2015).
Il ricorso è pertanto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese, non essendo la controparte costituita. Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché la misura, applicabile ai soli casi tipici del rigetto o dell’inammissibilità originaria, ha natura eccezionale e non può essere applicata estensivamente o analogicamente.
Nota della Redazione
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