Soci di fatto di s.r.l. e distribuzione degli utili accertabili (Cass. civ. Sez. V n. 17120 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, ma per il loro contenuto intrinseco e per l’attendibilità dei riscontri possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 cod. civ., concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente. Per il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto non è necessario l’esercizio di tutti i poteri attribuiti dalla legge agli amministratori: è sufficiente l’inserimento stabile nella gestione, con direttive e condizionamento delle scelte operative, in modo sistematico e completo. Il giudicato formatosi in Cassazione su vicenda connessa è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, gli utili di partecipazione che il ricorrente, quale amministratore e socio di fatto di una s.r.l., avrebbe conseguito in un determinato anno d’imposta. L’accertamento trovava origine in un verbale della Guardia di finanza che aveva individuato un’organizzazione dedita alla somministrazione illecita di manodopera nel settore edile, con creazione di crediti IVA artificiosi, e che riconduceva al ricorrente e ad altro soggetto il ruolo di amministratori e soci effettivi in luogo dell’unico socio formalmente esistente.
Il contribuente ha impugnato l’avviso negando ogni ruolo gestorio e qualificandosi come semplice tecnico incaricato. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha confermato, valorizzando le dichiarazioni di dipendenti e committenti e la presunzione di distribuzione degli utili propria delle società di capitali a ristretta base partecipativa. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, pur denunciando violazione dell’art. 2639 cod. civ., mescola doglianze eterogenee e tenta di rimettere in discussione l’accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. La Corte osserva che ciò che rileva non è direttamente il ruolo di amministratore di fatto, bensì quello di socio della società, quale ricostruito nell’accertamento.
Quanto alla sentenza della CTR della Campania richiamata dai giudici di appello, la Corte rileva che essa è passata in cosa giudicata per effetto di una pronuncia di legittimità che ha rigettato il ricorso dei contribuenti nella vicenda connessa. Il giudicato formatosi in Cassazione è rilevabile d’ufficio e la cognizione del giudice di legittimità può avvalersi dell’attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio nell’esercizio della funzione nomofilattica e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem.
Sul piano sostanziale, non è necessario, per riconoscere la qualità di amministratore di fatto, l’esercizio di tutti i poteri attribuiti dalla legge: è sufficiente che il soggetto si sia inserito nella gestione impartendo direttive e condizionando le scelte operative, con ingerenza sistematica e completa. Né il coinvolgimento di altri soggetti né la mancanza di formalizzazione in atti scritti precludono l’accertamento, desunto dalle dichiarazioni dei committenti e confermato dall’assenza sostanziale dell’amministratore di diritto.
Quanto alla forza probatoria degli elementi, le dichiarazioni di terzi possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 cod. civ., senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio.
Il secondo motivo è inammissibile: nel giudizio tributario di appello non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., perché la materia è regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la produzione di nuovi documenti. Nel caso di specie, però, la CTR non ha mai dichiarato l’inammissibilità dei documenti, esaminandoli nel merito e valorizzandone l’inattendibilità; il motivo censura quindi una ratio inesistente.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: non si confronta con la ratio della decisione, fondata sul carattere fittizio della composizione formale della società, e richiama presupposti della società di fatto non pertinenti, poiché qui si discute dell’utilizzo di una società formalmente esistente e del rapporto occulto del ricorrente con essa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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