Termine semestrale breve e sospensione feriale nelle controversie previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17145 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, riconducibili all’art. 409 cod. proc. civ., non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, stante l’espressa esclusione posta dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo innovato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla sua notificazione. La qualificazione previdenziale della controversia prescinde dal nomen iuris delle singole domande e si desume dalla natura e dalla funzione delle pretese, correlate alla posizione contributiva maturata o maturanda. Ove il ricorso sia avviato alla notifica oltre la scadenza del semestre, la inammissibilità è rilevabile su eccezione della parte controricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare della carica di difensore civico regionale, aveva convenuto la Regione dinanzi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del trattamento di fine mandato e dell’indennità differita, nonché la condanna dell’ente a versare la contribuzione alla Gestione separata INPS. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, in riforma, aveva respinto le pretese indennitarie e dichiarato inammissibile quella contributiva.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione. La Regione ha resistito eccependo, in via preliminare, la tardività dell’impugnazione. La questione centrale attiene alla qualificazione della controversia e alla conseguente applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali.

La Motivazione della Corte

La sentenza d’appello era stata pubblicata il 20 febbraio 2018 e il ricorso era stato avviato alla notifica il 13 settembre 2018, con perfezionamento per il destinatario il giorno successivo. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato in data successiva al 4 luglio 2009, trova applicazione il testo dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 69 del 2009, che fissa il termine semestrale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione, senza rilevanza della notificazione.

La parte controricorrente ha sostenuto che la controversia, per il suo oggetto, fosse esclusa dalla sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969. Il ricorrente ha replicato che, accanto alle domande contributive, ve ne erano altre di natura non retributiva, con la conseguenza che l’intero procedimento avrebbe dovuto soggiacere alla disciplina sospensiva.

La Corte ha ritenuto il rilievo non condivisibile, muovendo dalla qualificazione che il ricorrente stesso aveva dato all’azione, proposta come ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.. Tutte le allegazioni muovevano dalla prospettiva di una pensione inadeguata e convergevano nella richiesta di una tutela previdenziale. Le pretese indennitarie rivendicate, pur distinte, erano state correlate alla funzione di compensazione del ridotto apporto contributivo e alla conseguente riduzione del trattamento pensionistico complessivo.

Alla medesima conclusione conduce l’esame del rapporto sottostante, riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, con la peculiare ripartizione dell’obbligo contributivo richiamata dalla disciplina regolamentare. Si tratta di fattispecie rientrante tra quelle indicate dall’art. 409 cod. proc. civ. e quindi estranea all’ambito applicativo della sospensione feriale.

Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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