Operazioni soggettivamente inesistenti: indizi e prova della consapevolezza (Cass. civ. Sez. V n. 31527 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, ove l’Amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, essa può assolvere all’onere probatorio, anche in via presuntiva, dimostrando l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. Sul contribuente grava la prova contraria di aver agito senza consapevolezza dell’evasione e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita.
Il Fatto
Una società contribuente veniva destinataria, per l’annualità d’imposta 2008, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava l’IVA indebitamente detratta su fatture emesse da alcune società ritenute fittizie. L’atto impositivo poggiava su un processo verbale di constatazione che ipotizzava il coinvolgimento della contribuente in una frode carosello, in cui le società fornitrici avrebbero operato come soggetti interposti fra la contribuente e il reale fornitore comunitario.
La CTP rigettava il ricorso avverso l’atto impositivo. La CTR accoglieva le difese dell’Amministrazione e rigettava l’appello, valorizzando alcuni elementi sintomatici del coinvolgimento della contribuente: la natura di “cartiere” delle società fornitrici, le vendite sotto costo e l’anticipazione dei soldi da parte dell’acquirente. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 54 del medesimo decreto, oltre che delle norme della Sesta Direttiva IVA. Il motivo è dichiarato infondato. La CTR aveva accertato in fatto che le società fornitrici avevano sede comune fittizia, assenza di struttura amministrativa od operativa, acquistavano auto da Paesi UE rivendendole sotto costo in Italia, omettendo il pagamento dell’IVA, con fatturazione in tempi ristretti per milioni di euro e riferimento al medesimo soggetto fisico.
La decisione regionale è ritenuta allineata ai principi consolidati di legittimità: l’Amministrazione può provare la fittizietà e la consapevolezza anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 9588 del 2019; Cass. n. 24471 del 2022). La prova dell’inesistenza soggettiva può essere raggiunta mediante attendibili indizi idonei a integrare una presunzione semplice, come prevede per l’IVA l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in linea con la giurisprudenza eurounitaria (Corte Giust. Kittel, C-439/04; Corte Giust. Mahagében e David, C-80/11 e C-142/11).
La Corte ribadisce che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita. La mera regolarità formale dell’operazione è insufficiente a provare la diligenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa vistosamente infondato: la ratio decidendi si coglie nella ritenuta interposizione di “cartiere” in una dinamica fraudolenta mirata a evadere l’IVA. Il terzo motivo è inammissibile, poiché la CTR ha compiuto un apprezzamento di merito delle circostanze fattuali e istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità. Richiamate le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Corte esclude che possa dedursi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando si contesti solo il diverso peso attribuito alle prove, salvo i limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel caso concreto non vi è stata inversione dell’onere della prova, trattandosi di presunzione a sostegno della pretesa erariale.
Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, è disatteso. Non basta la mancanza di un’espressa statuizione su una tesi di parte: occorre l’omesso provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, che non ricorre quando la decisione comporti la reiezione della pretesa, ravvisandosi una statuizione implicita di rigetto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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