Sanzione disciplinare proporzionata anche se fondata su un solo addebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26003 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare irrogata per una pluralità di addebiti può ritenersi proporzionata anche quando il giudice di merito ne accerti la sussistenza di uno solo, purché tale episodio sia, di per sé, idoneo a giustificare il provvedimento in base alla normativa contrattuale collettiva di riferimento. Non viola l’art. 2106 cod. civ. né il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza che, interpretando la domanda aziendale di accertamento della legittimità del provvedimento, ne confermi la validità sul fondamento di un singolo fatto. Quanto all’immediatezza della contestazione, l’art. 7 della legge n. 300/1970 non introduce un termine perentorio: la nozione va intesa in senso relativo, correlata al caso concreto, all’organizzazione del datore e al momento in cui i fatti sono conosciuti, ammettendo verifiche preliminari necessarie. La questione della tardività dell’irrogazione della sanzione, distinta da quella della contestazione, integra eccezione in senso stretto e deve essere proposta in primo grado.

Il Fatto

La banca aveva intimato al dipendente, addetto a mansioni di consulente e cassiere, la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per sei giorni, facendo valere sei episodi di rilievo disciplinare. Tra essi, la mancata diligenza nell’esecuzione di alcune disposizioni di pagamento disposte a valere sul conto di un correntista nel giugno 2020, con il mancato controllo della corrispondenza della firma rispetto a quella depositata negli archivi informatici dell’istituto.

Il giudice di primo grado aveva escluso la violazione del principio di immediatezza della contestazione. La Corte d’appello di Milano, in riforma, ha dichiarato legittima la sanzione, ritenendo che un solo episodio, quello di giugno, fosse sufficiente a giustificare il provvedimento e condannando il lavoratore alle spese del doppio grado. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la banca ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il lavoratore deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2106 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale, dopo aver escluso la rilevanza disciplinare di cinque dei sei episodi, avesse confermato la sanzione riparametrandola al solo fatto residuo, in tal modo sostituendosi alle scelte discrezionali del datore. La Corte ritiene il motivo infondato. L’interpretazione della domanda aziendale rientra nei poteri del giudice di merito; la banca non aveva condizionato l’esito del provvedimento all’accertamento di tutti i fatti, e il singolo episodio era già idoneo a sostenere la sanzione in conformità all’art. 44 del CCNL di settore. In direzione contraria alla tesi del ricorrente si colloca la giurisprudenza richiamata della Corte, secondo cui la sanzione, anche espulsiva, irrogata per più addebiti è legittima quando sorretta anche da uno solo di essi.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970, per avere la Corte d’appello ritenuto tempestiva la contestazione sull’unico rilievo che il lavoratore non avesse avuto difficoltà a difendersi. Anche tale motivo è infondato. La Corte ricostruisce il principio dell’immediatezza come nozione relativa, correlata al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione datoriale, da valutare con riferimento al tempo in cui i fatti sono conosciuti dal datore e non a quello in cui sono avvenuti. La regola, di matrice contrattuale e di buona fede, svolge una funzione pluridirezionale: garantire il diritto di difesa del lavoratore e non perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto. Sono ammesse verifiche preliminari necessarie. L’accertamento del giudice di merito, ancorato a elementi oggettivamente riscontrati, non è censurabile in cassazione. Nel caso concreto il fatto risale al giugno 2020 ed è stato contestato nel settembre successivo: il tempo trascorso è stato giudicato oggettivamente ragionevole e fisiologico.

Con il terzo motivo il lavoratore deduce l’omessa pronuncia per avere la Corte trascurato che la sanzione era stata comunicata a distanza di mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare, dopo che la banca aveva autorizzato l’attività di maestro di tennis. Il motivo è dichiarato inammissibile: la questione della tardività dell’irrogazione della sanzione, diretta a estinguere il potere disciplinare per violazione dell’autonomo obbligo di tempestiva applicazione, costituisce eccezione in senso stretto, da proporre in primo grado con la memoria di costituzione; il ricorrente era onerato di dimostrare di averla sollevata tempestivamente.

Il ricorso incidentale condizionato della banca, volto a far valere la mancata considerazione dell’autonoma rilevanza disciplinare di alcune operatività, è dichiarato assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale. Il ricorso principale è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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