Obblighi informativi Dublino III: adempimento sostanziale e nullità del trasferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17162 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 (cd. Dublino III), nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso altro Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale, non sono assorbiti né fungibili con quelli stabiliti dall’art. 10 d.lgs. n. 25/2008 in funzione della domanda di asilo. Pur nell’unitarietà del procedimento, essi hanno a oggetto specifico le informazioni espressamente indicate negli artt. 4 e 5 del Regolamento e vanno interpretati in termini sostanziali e non formali. La loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi la conoscenza aliunde acquisita dallo straniero né la mancata allegazione di uno specifico vulnus al diritto di azione e difesa. Sul punto, la consegna del solo modello C3 non integra l’adempimento.

Il Fatto

Con decreto del 15 gennaio 2020 il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno – Unità Dublino aveva disposto il trasferimento in Svezia del cittadino straniero. Questi aveva presentato domanda di protezione internazionale in Svezia, rigettata, e si era poi allontanato per timore del rimpatrio nel Paese d’origine, entrando in Italia nel marzo 2019 e formalizzandovi una seconda domanda.

Il Tribunale ha ritenuto assorbente la mancata prova, a carico dell’amministrazione non costituitasi, dell’assolvimento degli obblighi informativi prescritti dall’art. 4 del Regolamento di Dublino. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il richiedente, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito la procedura come unitaria, laddove essa si articolerebbe in due fasi autonome: la determinazione dello Stato membro competente e la procedura di asilo. Da tale autonomia deriverebbe l’unità dell’obbligo informativo, comprovato dalla compilazione del modello C3, sottoscritto dal richiedente con l’assistenza dell’interprete, dall’assunzione delle sue dichiarazioni in interrogatorio e dalla consegna dell’opuscolo prescritto.

La Corte ha respinto il motivo. Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III sono finalizzate ad assicurare l’effettività e l’uniformità dell’informazione e del trattamento del procedimento di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l’eventuale conoscenza acquisita aliunde dallo straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione di uno specifico vulnus al diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della normativa eurounitaria non può essere condizionato dalle modalità con cui i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione.

La Corte ha precisato che tali obblighi vanno interpretati in termini sostanziali e non formali, richiamando Cass. n. 17963 del 2020 e Cass. n. 24493 del 2021, che ha ritenuto l’assolvimento qualora il giudice di merito accerti con certezza che lo straniero sia analfabeta o comunque non in grado di comprendere il contenuto dell’opuscolo e che nel colloquio personale gli siano state fornite tutte le informazioni contenute nel documento non consultabile per causa a lui non imputabile.

Il collegio ha ribadito che il procedimento di determinazione dello Stato competente è dotato di autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d’ufficio regolato dall’art. 20 del Regolamento n. 604/2013, il cui art. 4 prescrive che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico opuscolo comune, recante contenuti dettagliati e specifici in ordine alle scansioni della procedura e ai diritti connessi (Cass. n. 21553 del 2020).

Richiamando l’interpretazione conforme della Corte di giustizia, sentenza n. 228 del 30 novembre 2023, e Cass. n. 10331 del 2024, la Corte ha affermato che gli obblighi informativi, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi assorbiti o fungibili con quelli dell’art. 10 d.lgs. n. 25/2008, dovendo avere a specifico oggetto le domande in sede di audizione e le informazioni specificate negli artt. 4 e 5. Il collegio, pur a conoscenza delle sentenze n. 11461 e n. 11462 del 2024, ha aderito all’orientamento di Cass. n. 10331/2024, siccome più aderente all’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 4.

Nel caso concreto, avendo il Ministero allegato la sola sottoscrizione del modello C3, la Corte ha escluso l’adempimento degli obblighi informativi e ha rigettato il ricorso, senza provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva, ed escludendo il raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 1778 del 2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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