Registrazione occulta tra colleghi e scriminante del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. II n. 5844 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine non si limita all’esercizio della libera professione, ma si estende ai fatti connessi allo svolgimento di ogni attività che estrinsechi le particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo professionale, quand’anche resa nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego. La violazione del diritto alla riservatezza conseguente alla registrazione occulta di una conversazione tra presenti, priva del consenso dell’interlocutore, non integra illecito disciplinare quando risponde alle necessità del legittimo esercizio del diritto di difesa, trovando applicazione l’art. 24 del d.lgs. n. 196/2003 e, ancor prima, la scriminante generale dell’art. 51 cod. pen. Tale scriminante opera a prescindere dall’esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l’utilizzazione della registrazione avvenga in funzione di quella finalità e per il tempo strettamente necessario. Il diritto di difesa non è confinato alla sede processuale, ma si estende alle attività dirette ad acquisire prove utilizzabili anche prima dell’instaurazione formale della controversia.

Il Fatto

Una professionista in servizio presso l’unità di terapia intensiva cardiologica di un’azienda sanitaria provinciale registrava, senza autorizzazione e in ambiente e orario di lavoro, una conversazione privata con un collega. La registrazione era finalizzata a utilizzare il contenuto come prova in un procedimento penale promosso nei confronti di un terzo, all’epoca direttore dell’unità operativa complessa, per abuso di ufficio e omissione di atti d’ufficio in suo danno.

Il collega segnalava la condotta all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. La Commissione medica di disciplina infliggeva la sanzione della censura. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie respingeva il ricorso, affermando la competenza dell’Ordine e la scorrettezza deontologica della registrazione. La professionista ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina innanzitutto il profilo preliminare dell’ammissibilità. Nessuno dei due motivi è formalmente ricondotto a una delle ipotesi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ma dall’articolazione delle censure il vizio denunciato è chiaramente individuabile: il ricorso è pertanto ammissibile.

Il primo motivo è respinto. Per principio consolidato, il potere disciplinare dell’Ordine non riguarda solo la professione esercitata in forma autonoma, ma ogni attività che estrinsechi le competenze professionali attestate dal titolo. Nei confronti degli iscritti pubblici dipendenti esso può esercitarsi anche per violazioni deontologiche legate alla loro attività. Nella specie la condotta contestata atteneva al dovere di correttezza tra colleghi e non era collegata unicamente all’esercizio delle funzioni pubbliche.

Il secondo motivo è invece accolto. In termini generali, l’individuazione delle regole deontologiche e la loro applicazione al caso concreto attengono al merito ed esulano dal controllo di legittimità, se congruamente motivate. Ma quando l’illecito è a condotta libera, definito da clausola generale, l’interpretazione e la sussunzione sono sindacabili ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. se il giudice del merito, esorbitando dal caso concreto, esprime valutazioni palesemente erronee in diritto.

La Commissione centrale ha incentrato l’esame sul carattere scorretto della condotta, ravvisando nella registrazione una violazione del diritto alla riservatezza e del precetto deontologico sul reciproco rispetto, non scriminata dalla necessità di procurarsi una prova. Ha così omesso di applicare l’art. 24 del d.lgs. n. 196/2003, che scrimina la violazione quando il trattamento dei dati risponda all’esercizio del diritto di difesa, in applicazione del principio generale dell’art. 51 cod. pen.

La Corte ricorda che la scriminante opera a prescindere dall’esatta coincidenza soggettiva tra conversanti e parti processuali, purché l’utilizzazione avvenga per quella finalità e per il tempo necessario. Il diritto di difesa, del resto, non è limitato alla sede processuale: si estende alle attività di acquisizione probatoria anche prima dell’instaurazione della controversia. Segue la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Commissione centrale in diversa composizione, anche per le spese, e la condanna dell’Ordine alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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