Crediti Sisma Abruzzo non versati non ammessi a compensazione oltre l’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 12558 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione degli adempimenti tributari disposta per il sisma dell’Abruzzo del 2009, il credito derivante da acconti non versati per effetto della sospensione è riconosciuto ai soli fini della compensazione nei limiti dell’imposta effettivamente dichiarata e dovuta. La lettura che estende la sospensione anche alla quota di acconto eccedente l’imposta, consentendone il riporto a nuovo, integra una locupletazione priva di copertura normativa e, per i soggetti che svolgono attività imprenditoriale o professionale, una surrettizia forma di aiuto di Stato in contrasto con l’art. 107 TFUE. In coerenza con l’art. 22 TUIR, che considera solo gli acconti realmente versati, la limitazione del credito all’importo dell’imposta dichiarata risponde alla disciplina primaria e non è superabile dal disposto dei provvedimenti direttoriali, di rango subordinato. Il disconoscimento del credito è legittimamente operato mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, quando la rettifica si fondi sul solo riscontro tra dati dichiarati e anagrafe tributaria.

Il Fatto

La vicenda origina da un controllo automatizzato con cui l’Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione, per gli anni d’imposta 2010 e 2011, IRPEF non versata, qualificando come non spettanti i crediti esposti in dichiarazione. Il contribuente aveva indicato un credito Sisma Abruzzo per il 2010 pari a 32.744,00 euro, derivante da acconti che, in forza dell’OPCM n. 3780/2009 conseguente al sisma del 6 aprile 2009, non erano stati versati. L’ufficio aveva disconosciuto il credito sul presupposto che la sospensione operasse solo nei limiti dell’imposta dovuta.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che per i comuni situati all’interno del cratere sismico la sospensione fosse integrale e che il recupero non potesse comunque avvenire con la procedura automatizzata, data la complessità delle questioni giuridiche sottese. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie entrambi i motivi. Sul primo, ricostruisce il quadro normativo: l’art. 25, comma 2, d.l. n. 78/2009 dispone la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, con rateizzazione in 60 rate a partire da giugno 2010, e costituisce norma di portata generale. L’art. 39, d.l. n. 78/2010, riferito ai soli residenti all’interno del cratere, proroga la sospensione e amplia la rateizzazione a 120 mensilità, mentre l’art. 33 della legge n. 183/2011 prevede l’abbattimento del 60 % dell’imposta.

Il complesso normativo persegue lo scopo di agevolare in modo graduato i soggetti colpiti dall’evento sismico, ma non può essere interpretato fino a riconoscere agli interessati una locupletazione. Seguendo la lettura della CTR, il contribuente, a fronte di un’imposta di 17.735 euro e di acconti sospesi per 50.479,00 euro, versando per effetto dell’abbattimento del 60 % l’importo di 20.191,6 euro in 120 rate, si vedrebbe riconosciuto un credito di 32.744,00 euro, una sorta di bonus aggiuntivo mai previsto da alcuna disciplina.

Solo imputando il credito originario nei limiti dell’imposta effettiva si concilia l’esigenza di sovvenire i danneggiati con quella di evitare un bonus spendibile su annualità estranee ai benefici. La soluzione è coerente con l’art. 22 TUIR, che si riferisce ai soli acconti versati, e con la disciplina euro-unitaria: diversamente si configurerebbe un aiuto di Stato vietato dall’art. 107 TFUE per i soggetti esercenti attività imprenditoriale o professionale. Le eventuali discrasie dei provvedimenti direttoriali, di natura subordinata, non possono che adeguarsi alla disciplina primaria.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce la legittimità del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973: l’Amministrazione si è limitata a rettificare la dichiarazione sulla base dei dati forniti dal contribuente e di quelli ritratti dall’anagrafe tributaria, disconoscendo il credito in applicazione della normativa vigente. Richiama sul punto Cass. n. 24747 del 05.11.2020. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo respinto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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