Recupero delle retribuzioni dirigenziali indebite e condictio indebiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17324 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga all’art. 2033 cod. civ. e non preclude alla pubblica amministrazione l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente che abbia percepito somme non dovute. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigenziale sono dovute solo se erogate nel rispetto delle condizioni e delle procedure imposte dalla contrattazione collettiva. L’art. 36 Cost. e l’art. 2126 cod. civ. non giustificano la percezione di voci retributive accessorie attribuite in assenza dei relativi fondi e di contratto collettivo decentrato integrativo.
Il Fatto
Il Comune di Martina Franca ottenne dal Tribunale di Taranto un decreto ingiuntivo nei confronti del suo ex dirigente per la restituzione di poco più di ottocentomila euro, a titolo di retribuzioni di posizione e di risultato versate negli anni e ritenute indebite, perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria nei fondi. In parziale accoglimento dell’opposizione del dirigente, il Tribunale revocò il decreto e condannò il Comune al pagamento di una somma capitale ridotta, al netto delle ritenute e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione.
La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respinse l’appello principale del lavoratore e quello incidentale del Comune, confermando integralmente la decisione di primo grado. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il Comune si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che l’art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, quale ius superveniens applicabile al caso, imponesse modalità di recupero delle somme indebite diverse dall’azione diretta verso il percipiente. La Corte ha respinto la tesi, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui la disposizione non deroga all’art. 2033 cod. civ. e consente all’amministrazione di recuperare direttamente dal dipendente le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419/2023 e 17648/2023). La parte del motivo che prospettava un recupero mediante riassorbimento nelle successive tornate contrattuali è stata dichiarata inammissibile, perché sollecitava un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente invocava gli artt. 2 e 36 Cost., gli artt. 2126 e 2033 cod. civ. e gli artt. 24 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la retribuzione di un dipendente che abbia comunque svolto l’attività non potrebbe mai qualificarsi come del tutto indebita. La Corte ha osservato che l’art. 36 Cost. attiene solo al trattamento fondamentale e agli importi minimi della retribuzione di posizione, non alle maggiorazioni e alla retribuzione di risultato, che presuppongono il rispetto delle procedure della contrattazione collettiva (Cass. n. 11645/2021).
Quanto all’art. 2126 cod. civ., la Corte ha chiarito che esso non opera quando si discuta di un aumento della retribuzione di posizione per un incarico dirigenziale, non ponendosi il tema di una relazione sinallagmatica con una prestazione aggiuntiva (Cass. nn. 36358/2021 e 28966/2023). Il d.lgs. n. 165 del 2001, all’art. 24, stabilisce che la retribuzione dirigenziale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti; il trattamento accessorio richiede l’integrale rispetto delle condizioni e delle procedure collettive (Cass. n. 6021/2023).
La Corte ha poi precisato che la sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale, nel dichiarare non illegittimo l’art. 2033 cod. civ., ha ricordato la funzione dell’art. 2126 cod. civ.: il principio è rispettato quando il lavoratore riceve la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.
Il terzo motivo, fondato sull’art. 115 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., poiché l’ambito della cognizione in fatto e il principio di non contestazione si definiscono nel primo grado e il ricorrente non ha riportato le difese di quel giudizio (Cass. n. 4854/2014).
Il quarto motivo è stato in parte respinto, non sussistendo l’omessa pronuncia, che ricorre solo quando manca il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso (Cass. nn. 12652/2020 e 2151/2021), e in parte dichiarato inammissibile per genericità. Il difetto di motivazione è sindacabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o contraddittoria (Cass. S.U. n. 8053/2014). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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