Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni tributarie anche dopo la cartella (Cass. civ. Sez. V n. 872 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le pretese relative a interessi e sanzioni tributarie, fatte valere mediante notifica di cartella esattoriale, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, non a quello decennale previsto per il tributo erariale. L’obbligazione di interessi, una volta sorta, acquista autonomia rispetto al debito principale per effetto della sua progressiva maturazione e si uniforma al termine di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde dalla tipologia degli interessi e dalla natura dell’obbligazione principale. Per le sanzioni, in mancanza di sentenza passata in giudicato, opera la disciplina speciale dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, ritenuta esaustiva e conforme ai vincoli di bilancio dello Stato. Il giudice dell’appello che disattende l’eccezione di prescrizione quinquennale viola tali norme e la sentenza va cassata con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti, contestando la notifica di questi ultimi e deducendo ulteriori vizi. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. L’appello del contribuente veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale, con sentenza che confermava la pretesa per i crediti di natura erariale, ritenuti soggetti a prescrizione decennale, e reputava invece prescritti i tributi locali, in mancanza di atti interruttivi.
Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge, tra cui la mancata applicazione della prescrizione quinquennale a interessi e sanzioni. Gli enti impositori restavano intimati.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi e il terzo, esaminati congiuntamente, denunciano motivazione assente o apparente in relazione alla dedotta inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento e delle cartelle. Il motivo relativo all’avviso è inammissibile: dal ricorso introduttivo non risulta che la questione sia stata posta nel giudizio di merito, essendosi le doglianze incentrate sull’invalidità dell’intimazione e delle cartelle. La questione era dunque preclusa in appello e il giudice non doveva motivare sul punto. Il motivo sulle notifiche delle cartelle è invece infondato, poiché la motivazione della CTR si colloca al di sopra del minimo costituzionale richiesto (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).
Il quarto motivo è fondato. La CTR, pur con motivazione poco brillante, aveva disatteso l’eccezione di prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, mancando di annullare in parte qua gli atti che tali pretese manifestavano. La statuizione è contraria alle norme richiamate.
Quanto agli interessi, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 2095 del 2023): le pretese relative alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime solo nel momento genetico. Una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista autonomia per la sua progressiva maturazione e si uniforma, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde dalla tipologia degli interessi e dalla natura dell’obbligazione principale (Cass. Sez. VI n. 27055 del 2022; Cass. Sez. VI n. 13258 del 2022; Cass. Sez. VI n. 7486 del 2022; Cass. Sez. V n. 31283 del 2021; Cass. Sez. V n. 22351 del 2020).
Quanto alle sanzioni, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine per far valere l’obbligazione è quello quinquennale previsto dall’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, decorrente dall’iscrizione a ruolo del credito (Cass. Sez. VI n. 7486 del 2022; Cass. Sez. V n. 16099 del 2011; Cass. Sez. V n. 20600 del 2011). Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 23397 del 2016: le sanzioni hanno prescrizione quinquennale e possono beneficiare dell’allungamento delle prescrizioni brevi solo in forza dell’actio iudicati a norma dell’art. 2953 cod. civ.; la disciplina speciale è stata ritenuta esaustiva e conforme alle esigenze di bilancio (Cass. Sez. Un. n. 25790 del 2009; Cass. Sez. V n. 16730 del 2016).
Il quinto motivo, relativo al dedotto decorso dei termini prescrizionali e decadenziali, è assorbito. Il ricorso è accolto solo sul quarto motivo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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