Esclusa la fallibilità se manca il collegamento funzionale con la terra (Cass. civ. Sez. I n. 9582 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento presuppone la sussistenza, di fatto, del collegamento funzionale dell’attività con la terra intesa come fattore produttivo. Tale esenzione viene meno quando le attività connesse previste dall’art. 2135, comma 3, cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente e sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Grava su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e quella tipica di coltivazione, il corrispondente onere probatorio. La mera iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con qualifica di impresa agricola non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività agricola.
Il Fatto
Una società agricola, dichiarata fallita, propone reclamo contro la sentenza di fallimento. La Corte d’appello di Bologna rigetta il reclamo, escludendo la natura di imprenditore agricolo della debitrice. La corte territoriale rileva che la società, dopo aver svolto attività di acquisto e vendita di immobili con accumulo di ingenti debiti, aveva mutato ragione e oggetto sociale e solo successivamente si era iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese con qualifica di impresa agricola.
Prima di tale iscrizione la società aveva affittato tutti i terreni e i fabbricati ad altra società, a ridosso della messa in liquidazione. Per la corte territoriale non vi è prova dell’effettivo svolgimento di attività agricola e le uniche due fatture astrattamente idonee risultano in concreto inidonee, perché emesse lo stesso giorno della stipula del contratto di affitto e nei confronti dell’affittuaria. La società ricorre in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Investita del profilo della fallibilità, la Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione quanto alla rilevanza delle due fatture di vendita e l’omesso esame dei fatti storici relativi alla coltivazione dei fondi. La censura è inammissibile: la motivazione non solo esiste, ma è esaurientemente argomentata.
La ricorrente propone, in sostanza, un apprezzamento diverso da quello del giudice di merito sulla rilevanza delle fatture, peraltro emesse in data antecedente all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con qualifica di impresa agricola. Esse sono state ritenute inidonee a dimostrare l’effettivo esercizio di attività colturale nel breve periodo intercorso tra la cessazione dell’attività commerciale e l’affitto dei fondi a terzi.
Analogo ragionamento vale per il profilo concernente l’affitto dei terreni, anch’esso antecedente di circa tre mesi all’iscrizione e relativo, secondo l’apprezzamento di fatto non adeguatamente contrastato, soltanto a immobili a destinazione agricola nei quali l’attività propriamente agricola è stata svolta dall’affittuario con mezzi e organizzazione propria. La censura non si confronta, inoltre, con l’elemento di fatto dato dalla stipula dell’accordo commerciale, in relazione al quale è stata emessa nel 2019 una fattura d’importo superiore ai 45.000,00 euro con la causale “compenso come da accordo commerciale per sviluppo area”.
Queste considerazioni comportano il rigetto del terzo motivo, con cui si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2135 cod. civ. e 1 l.fall. La Corte ribadisce il principio secondo cui l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, o quando le attività connesse assumano rilievo decisamente prevalente e sproporzionato rispetto a quelle tipiche. Su chi invoca l’esenzione grava il corrispondente onere probatorio, come affermato da Cass. n. 16614/16 e Cass. n. 19311/23.
Quanto al quarto motivo, con cui si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’esistenza del controcredito vantato, la Corte lo dichiara inammissibile: non si tratta di un fatto storico, ma di una valutazione sull’esistenza del controcredito, di segno contrario a quella svolta dalla corte d’appello, che ha fatto leva sull’intervenuta remissione del debito oggetto della delegazione di pagamento e su dichiarazioni scritte della debitrice. Non rilevano le considerazioni della Guardia di finanza trasfuse negli atti penali, che costituiscono valutazioni compiute in altro processo. Il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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