Proroga semestrale art 40 d lgs 546 1992 e decorrenza termini pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 17328 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della tempestività del ricorso avverso un atto impositivo, quando si verifica uno degli eventi interruttivi previsti dall’art. 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la proroga di sei mesi disposta dal comma 4 decorre dall’evento e non si sostituisce ai termini già pendenti. Se, a prescindere dall’evento, erano ancora computabili ulteriori termini che consentivano di promuovere la controversia oltre l’ordinario termine di legge, questi riprendono a decorrere dal consumarsi del semestre. La lettura che considera il semestre come termine fisso ineludibile, assorbente di ogni altro termine pendente, è irragionevole e determina una ingiustificata disparità di trattamento tra il successore e il destinatario originario dell’atto impositivo.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale per l’anno d’imposta 2008, l’Amministrazione finanziaria notificò a una società un avviso di accertamento, contestando l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, nel contesto di un sistema di frodi c.d. carosello, oltre a una dichiarazione di variazione negativa tra rimanenze finali e giacenze iniziali. L’atto impose maggiori imposte ai fini Ires e Iva e irrogò sanzioni.
La società, nelle more dichiarata fallita, propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo dichiarò inammissibile perché tardivo. L’appello del fallimento fu respinto dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice d’appello ritenne che il termine semestrale di proroga previsto dall’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 fosse un termine fisso ineludibile, non cumulabile con i termini ancora pendenti al momento dell’evento. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, prospettando il contrasto dell’interpretazione accolta dal giudice di merito con l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento nella tutela del contribuente. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il collegio muove dalla funzione della norma. Il termine semestrale è previsto per l’ipotesi in cui l’evento colpisca il destinatario dell’atto impositivo o il suo legale rappresentante in un momento corrente tra la notifica dell’atto e il promovimento del giudizio. Esso costituisce un presidio del diritto di difesa di chi subentra nella posizione fiscale: serve a dare al successore lo spazio temporale per prendere conoscenza dell’atto e valutare l’opportunità di difendersi.
Da questa premessa deriva il vizio della lettura del giudice regionale. Se il semestre assorbisse ogni altro termine pendente, chi subentra in caso di evento sopravvenuto immediatamente dopo la notifica disporrebbe di un termine appena superiore a quello del destinatario originario. La Corte richiama le ipotesi del venir meno del legale rappresentante di una persona giuridica, dei tempi tecnici per la nuova nomina e, come nel caso di specie, dei tempi necessari perché il curatore fallimentare acquisisca contezza dei rapporti pendenti del fallito. Sarebbe inoltre sottratta al successore la possibilità di valutare la definizione con adesione del rapporto d’imposta.
Ne discende che l’interpretazione del collegio regionale presenta i connotati della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari del provvedimento impositivo. Sul piano testuale, il ricorso al significante proroga rivela un linguaggio atecnico, ma non esclude gli effetti sospensivi dei termini correnti tra il termine iniziale e quello ultimo per promuovere il contenzioso. Il riferimento espresso alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, conferma che il legislatore ha voluto la sommatoria dei termini ordinari di impugnazione e di quelli eventuali di accesso all’istanza di definizione.
Nel caso concreto, al momento della dichiarazione di fallimento era ancora decorrente il termine di novanta giorni per la definizione con adesione, cui era applicabile la sospensione feriale. La Corte richiama la previsione introdotta dall’art. 7-quater, comma 18, d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, qualificata come norma interpretativa e quindi valevole anche per il passato, in coerenza con Cass. n. 34490 del 2019 e Cass. n. 5039 del 2019. Consumata la proroga semestrale in data 20 marzo 2012, ha ripreso a decorrere il termine per la definizione in via amministrativa, che si sarebbe maturato il 13 giugno 2012. Il ricorso proposto dal curatore il 2 maggio 2012 era dunque tempestivo.
La sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per inutile decorso del termine, non si è attenuta al principio di diritto. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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