Notifica a persona giuridica valida con consegna a addetto alla sede (Cass. civ. Sez. V n. 28864 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall’art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. La presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che questa sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che la notifica è valida nelle sue mani. Spetta alla società, onde inficiare la notificazione, l’onere di dimostrare l’assenza di legami con il consegnatario, non essendo sufficiente provare l’insussistenza della qualifica di dipendente. In tale ipotesi non sussiste l’obbligo di invio della raccomandata informativa, prescritta solo quando il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario.
Il Fatto
Una società cessionaria propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto il ricorso proposto contro una cartella di pagamento relativa ad imposta di registro su decreto ingiuntivo. Le Agenzie intimate resistono con controricorso.
La questione centrale riguarda la validità della notifica del prodromico avviso di liquidazione, consegnato a mani di persona qualificatasi come dipendente della società, senza indicazione, nella relata, del numero della raccomandata informativa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 L. n. 890/1982, 139, comma 4, 149 e 221 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Le doglianze sono infondate.
Il destinatario della notifica è una persona giuridica. Il contesto normativo di riferimento non è dunque l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, bensì l’art. 145 c.p.c., che contempla una relazione di fungibilità totale tra la posizione del rappresentante legale, quella dell’incaricato alla ricezione degli atti, quella di altra persona addetta alla sede e quella del portiere. La ricostruzione proposta dalla ricorrente risulta pertanto inadattabile alla regolazione normativa della vicenda.
La Corte richiama i propri precedenti (Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012): la consegna può essere effettuata a qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che, non necessariamente lavorativo, può derivare dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. La presenza di una persona nella sede sociale fa presumere che sia addetta alla ricezione degli atti, spettando alla società l’onere di dimostrare l’assenza di legami con il consegnatario.
La raccomandata informativa è prescritta solo nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario. Nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione.
Avendo la Commissione tributaria regionale accertato in fatto, con valutazione insindacabile, la consegna dell’atto a persona qualificatasi come dipendente della società contribuente, non sussisteva l’obbligo di invio della raccomandata informativa, con conseguente validità della notifica.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse. Quando una decisione di merito si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente a sorreggerla, il soccombente deve censurarle tutte e tutte le censure devono risultare fondate. Il quarto motivo è parimenti disatteso: in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, l’impugnazione della cartella o dell’intimazione è ammessa solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati (Cass. n. 13102/2017; Cass. n. 12759/2018). Accertata la rituale notifica dell’avviso di liquidazione e la sua mancata impugnazione, era precluso alla contribuente sollevare eccezioni sul presupposto. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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