Nessuna extrapetizione se il rilievo della sovrafatturazione era nell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 17330 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di extrapetizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti, attribuendo un bene della vita diverso da quello conteso. Non è invece precluso al giudice del gravame l’esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto. Ne consegue che non integra ultrapetizione la decisione che esamini una fattispecie impositiva già contestata nell’atto impositivo, ancorché sotto diversa qualificazione, restando il thema decidendum delimitato dal rilievo dell’Ufficio.

Il Fatto

Una società esercente l’attività alberghiera impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica della Guardia di finanza, aveva recuperato a tassazione, ai fini Iva per il 2008, costi indebitamente detratti in relazione a fatture asseritamente fittizie, oltre sanzioni.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la detraibilità dell’Iva al 50% e irrogando le sanzioni al minimo. Avverso tale decisione proponevano separati appelli sia l’Ufficio sia la società. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, riuniti gli appelli, annullava la sentenza di primo grado per il vizio di extrapetizione e, decidendo nel merito, annullava integralmente l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il principio sul vizio di extrapetizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudice incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio ricorre quando il giudice di merito altera gli elementi obiettivi dell’azione ed emette un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso.

Non è però precluso al giudice del gravame l’esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste dell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 18868/2015, Cass. Sez. I n. 12014 del 2019 e Cass. Sez. V n. 21057 del 2021.

Nel caso concreto, il giudice di appello ha mal governato tale principio. Infatti l’atto impositivo, debitamente riprodotto in ricorso, contestava già l’indebito utilizzo di fatture in tutto o in parte inesistenti, facendo espresso riferimento alla fatturazione di forniture gonfiate negli importi. La sentenza di primo grado, a sua volta, aveva qualificato la vicenda in termini di operazioni sovrafatturate e non inesistenti.

Ne deriva che il rilievo della sovrafatturazione non costituiva un ampliamento del thema decidendum rispetto a quanto delineato nell’atto impositivo, essendo ivi contestata la fatturazione per operazioni anche parzialmente inesistenti. Il giudice di secondo grado ha dunque erroneamente accolto l’eccezione di ultrapetizione e, di conseguenza, ha erroneamente annullato la sentenza di primo grado decidendo sui motivi del ricorso originario.

La Corte accoglie pertanto il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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