Cancellazione della società e ultrattività del mandato al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 17342 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, quando alla parte costituita a mezzo di procuratore non segua la dichiarazione in udienza o la notificazione dell’evento, non determina l’interruzione del processo, perché opera la regola dell’ultrattività del mandato alla lite: il difensore continua a rappresentare la società come se fosse viva e capace e la sua posizione processuale resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice. Il giudice di appello può quindi disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci succeduti, i quali assumono la medesima posizione processuale che avrebbe avuto la società se non fosse stata cancellata. Ne deriva l’infondatezza della doglianza che imputi al giudice di merito di non aver dichiarato l’interruzione e che pretenda, su tale premessa, la ritualità delle produzioni documentali effettuate in appello.

Il Fatto

Un professionista, progettista, direttore dei lavori e collaudatore di una villetta, veniva convenuto in giudizio insieme alla società costruttrice e venditrice. Il Tribunale accertava la responsabilità solidale per i gravi difetti dell’immobile, ex art. 1669 cod. civ., e condannava i convenuti al risarcimento in favore dei proprietari; le domande di manleva verso le compagnie assicuratrici venivano respinte.

Proposto appello, la Corte d’appello rilevava che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e disponeva la notifica dell’appello principale e di quello incidentale ai soci succeduti. I giudici di merito respingevano il gravame e dichiaravano inammissibili le produzioni documentali del professionista. Questi ricorre in cassazione con due motivi, censurando la mancata declaratoria di interruzione del processo e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo imputa alla Corte territoriale di aver proseguito il giudizio nei confronti dei soci invece di dichiarare l’interruzione, con conseguente ritualità delle produzioni documentali. La censura è infondata. La Corte muove dal principio secondo cui, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all’estinzione della società consegue un fenomeno di tipo successorio: l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.

Sul piano processuale, le Sezioni Unite n. 6070 del 2013 hanno ricostruito il fenomeno estintivo e la sua incidenza sul processo. Le Sezioni Unite n. 15295 del 2014 hanno poi affermato che l’effetto interruttivo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell’evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti. La scelta di compiere o meno tale dichiarazione è rimessa alla discrezionalità del difensore, unico legittimato in virtù del potere rappresentativo conferitogli con la procura.

Ne segue che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con stabilizzazione della posizione giuridica della medesima. Il principio opera anche in caso di cancellazione della società dal registro, che pure la priva della capacità di stare in giudizio. La Corte richiama altresì Sez. V n. 30341 del 2018 e Sez. II n. 20964 del 2018, secondo cui la notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della società cancellata.

Nel caso concreto, nessuna causa di interruzione si era prodotta nel giudizio di primo grado, nel quale nessuno aveva fatto constare la vicenda. L’integrazione del contraddittorio disposta in appello nei confronti dei soci succeduti ed effettuata ritualmente dagli appellati non ha leso le garanzie del giusto processo. Immune da vizi è quindi anche la dichiarata inammissibilità delle produzioni documentali, poiché la società, costituita in primo grado, era nella condizione di produrre nei termini perentori e lo stesso ricorrente, parimenti costituito, avrebbe potuto produrre i documenti.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’accesso dei proprietari alle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 449 del 1997 e la conseguente riduzione del danno. Il motivo è infondato: l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato nel 2012, configura un vizio specifico, e non integra l’omesso esame di elementi istruttori il caso in cui il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Dalla sentenza impugnata risulta che i giudici di merito hanno esaminato la questione, ritenendo che la detrazione attenga al rapporto tra il contribuente e l’erario senza che il danneggiante ne tragga beneficio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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