Società di persone cancellata, successione del socio superstite e sorte dell’appalto (Cass. civ. Sez. II n. 5997 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora il socio superstite non ricostituisca la pluralità della compagine sociale e decida di continuare l’attività aziendale come impresa individuale, si determina lo scioglimento della società a norma dell’art. 2272, n. 4, cod. civ. e non una trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 cod. civ.. Si realizza invece una successione tra soggetti distinti, tra la società di persone in liquidazione e il socio superstite beneficiario dell’azienda. La disciplina della cancellazione delle società di persone va rinvenuta negli artt. 2312 e 2324 cod. civ., con differenza sostanziale rispetto all’art. 2495 cod. civ. dettato per le società di capitali. Alla cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese e, a fortiori, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, è pienamente applicabile l’art. 110 cod. proc. civ., non potendo il giudizio proseguire tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. per essere venuta meno la soggettività dell’ente.

Il Fatto

Una società in nome collettivo conveniva in giudizio la committente per ottenere il pagamento del saldo dei lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto e delle opere extra capitolato, oltre a quanto già corrisposto. La convenuta disconosceva gli ordini di lavoro, contestava la modifica unilaterale dei prezzi e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per mancato godimento dei benefici fiscali.

Il Tribunale rigettava entrambe le domande. La Corte d’appello, in riforma, condannava la committente al pagamento di una somma in favore del socio superstite, subentrato alla società cancellata dal registro delle imprese e non ricostituita nella compagine sociale. Avverso la sentenza la committente proponeva ricorso per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte conferma la correttezza dell’applicazione dei principi in tema di cancellazione delle società di persone. Il recesso del socio dalla società composta da due soli soci, con mancata ricostituzione della pluralità e prosecuzione dell’attività come impresa individuale, produce lo scioglimento della società ex art. 2272, n. 4, cod. civ. e non una trasformazione. Ne deriva una successione tra soggetti distinti, con applicazione dell’art. 110 cod. proc. civ. e insussistenza dell’estinzione della pretesa azionata.

Sui motivi secondo e terzo la Corte rileva che la statuizione di primo grado sulla nullità della CTU costituiva specifico motivo di appello; non vi è pertanto stata omessa pronuncia, ma al più rigetto implicito dell’eccezione di giudicato, sussistendo sul punto specifico gravame.

Sul quarto motivo la Corte enuncia il principio per cui il consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, purché non si tratti di fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni. Il Collegio richiama Sez. III n. 26144 del 2023 e, conforme, Sez. Un. n. 3086 del 2022.

Sul quinto, sesto e settimo motivo la Corte osserva che la decisione d’appello si fonda sulla consulenza tecnica e su prova presuntiva, non sul capitolato modificato unilateralmente. Le censure sul preteso omesso esame e sulla valutazione della CTU si risolvono in una richiesta di rivalutazione, inammissibile in sede di legittimità, richiamandosi Sez. III n. 13918 del 2022.

Sull’ottavo motivo la Corte ribadisce che rivalutazione e interessi possono essere riconosciuti anche d’ufficio e in grado di appello, rientrando nel petitum originario della domanda risarcitoria, secondo Sez. III n. 26374 del 2014. Sul nono motivo, relativo all’appello incidentale, la Corte chiarisce che il differimento del termine ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. ha natura eccezionale e non si applica al rinvio disposto dal Presidente, richiamando Sez. II n. 8638 del 2020 e Sez. VI-3 n. 3081 del 2017. Il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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